Sequestro preventivo e obbligo di autonoma valutazione della richiesta cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 22415 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a esaminare compiutamente ogni censura difensiva ritualmente proposta e a dare conto delle ragioni della propria autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare. La prescrizione della necessaria autonoma valutazione, evincibile dal rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., impone al giudice di esplicitare, anche per relationem, le ragioni per cui ritiene di attribuire al compendio indiziario un significato coerente ai presupposti normativi della misura: la mancanza di un apprezzamento indipendente rispetto agli atti valutativi del pubblico ministero è equiparata a omessa motivazione e integra violazione di legge. A fronte di una specifica eccezione, non è sufficiente il richiamo alla tecnica redazionale della motivazione per relationem. Il difetto radicale di motivazione sul periculum in mora impone l’annullamento del decreto, mentre l’insufficienza della motivazione può essere integrata dal tribunale; l’integrazione non è consentita quando il vizio è assoluto.
Il Fatto
Quattro ricorrenti — tre persone fisiche e una società — impugnavano davanti al Tribunale di Aosta, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., i decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal Giudice per le indagini preliminari di Aosta in data 10.10.2025 e 25.11.2025. Il Tribunale confermava i provvedimenti con ordinanza del 17.12.2025.
Le indagini riguardavano tre filoni: reati tributari mediante fatture per operazioni inesistenti nel settore del materiale ferroso; riciclaggio e autoriciclaggio realizzati anche attraverso il casinò di Saint-Vincent; corruzione di un dipendente della casa da gioco, definito “funzionario”, addetto al cambio di denaro contante con fiches. I ricorrenti censuravano, tra l’altro, il difetto di autonoma valutazione dei decreti genetici, la mancanza di motivazione sul periculum in mora, l’assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al funzionario e l’erronea individuazione del profitto corruttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie complessivamente i ricorsi, muovendo da un vizio pregiudiziale. Il Tribunale, pur avendo dato atto che il decreto impugnato ricalcava pressoché integralmente la richiesta del pubblico ministero, si è limitato ad affermare che gli elementi di fatto erano “comunque apprezzabili”, senza rispondere all’eccezione di nullità per mancanza di autonoma valutazione. Tale affermazione si risolve in una omessa risposta. La Corte ribadisce il principio della Sez. 3 n. 2257 del 2016: la mancanza di un apprezzamento indipendente è equiparata a omessa motivazione e integra violazione di legge.
L’argomento è rafforzato dal rilievo che il Tribunale aveva persino rilevato errori nei provvedimenti genetici — l’erronea indicazione della somma del capo 27 in euro 150.000 anziché 10.000 e l’inversione del rapporto tra dazione di denaro e consegna di fiches — senza verificare se tali discrasie fossero indice di un acritico recepimento della domanda cautelare. Anche il difetto di motivazione sul periculum in mora è fondato: il Tribunale ha esaminato la posizione di tutti gli indagati indistintamente, omettendo la doverosa valutazione individualizzata del rischio di dispersione.
Quanto alla responsabilità dell’ente, la Corte richiama la Sez. 6 n. 17664 del 2025: la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando la colpa di organizzazione quale elemento costitutivo del fatto tipico, il cui onere probatorio grava sull’accusa. Il Tribunale ha desunto automaticamente la responsabilità dell’ente dal fumus del reato presupposto, senza scrutinare le produzioni documentali della difesa.
Sul profilo soggettivo, la Corte censura il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al funzionario addetto al cambio. Il Tribunale non ha spiegato perché le argomentazioni riferite al “cartaio” — Sez. 6 n. 3350 del 2023 — fossero pertinenti a mansioni diverse. Il mero maneggio di fiches e denaro non implica attività certificatoria né riveste connotazione pubblicistica; il riferimento alla normativa antiriciclaggio è eccentrico, gravando tale obbligo su plurime categorie di professionisti. Sul profitto corruttivo, la Corte richiama la Sez. 6 n. 1754 del 2017: il profitto è solo il mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale. Il Tribunale non ha chiarito dove si annidi la sottrazione al circuito legale, avuto riguardo all’origine non illecita delle somme.
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Nota della Redazione
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