Inammissibile il ricorso sulla tenuità del fatto: rivalutazione riservata al merito (Cass. pen. Sez. VII n. 8495 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza il ricorso che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, proponga una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito e la mera prospettazione di una ricostruzione ritenuta dal ricorrente più adeguata non integra vizio di legittimità. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è in contraddizione con il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché i parametri dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli delle circostanze generiche attengono prevalentemente ai profili soggettivi del reo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il delitto di cui all’art. 387 bis cod. pen. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26.03.2024, ha confermato la condanna rigettando la doglianza difensiva sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificare i limiti del proprio sindacato sulla ricostruzione del fatto e la compatibilità tra il diniego della tenuità e la concessione delle generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente chiede, in sostanza, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: operazione che esula dai poteri della Corte di legittimità.
È principio pacifico, osserva la Corte, che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, ritenuta dal ricorrente più adeguata, non integra vizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza con motivazione adeguata e non illogica, e dunque insindacabile in sede di legittimità. Il fatto non poteva essere ritenuto tenue perché il condannato non si è limitato a violare il divieto di avvicinamento all’abitazione della persona offesa, ma si è ivi trattenuto nonostante il rifiuto della donna e del fratello, con il quale si è innescata una accesa lite. La Corte conferma così la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale.
La Sezione esclude poi ogni contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche. I parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. — pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno — hanno natura e struttura oggettive. Quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze generiche sono invece prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona…