Sequestro ex art 240 bis cod pen e motivazione sul denaro (Cass. pen. Sez. VI n. 1273 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel sequestro funzionale alla confisca ex art. 240 bis cod. pen., la motivazione del giudice del riesame che, esaminati i dati contabili, ritenga il denaro contante nella disponibilità dell’indagato e sproporzionato ai redditi leciti non è sindacabile nel merito in sede di legittimità. La deduzione del terzo che prospetti una diversa lettura degli elementi fattuali integra censura generica, inidonea a scalfire la congruità del provvedimento cautelare reale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza del 7 maggio 2024, ha rigettato la richiesta avanzata da una società a responsabilità limitata in nome collettivo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip. Il provvedimento aveva riguardato, ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., la somma di euro 347.300, in relazione all’art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e al reato di cui all’art. 74 d.P.R. cit. per il quale è indagato, tra gli altri, il legale rappresentante della ricorrente.
La società ha proposto ricorso per cassazione quale terzo estraneo, deducendo violazione di legge e motivazione apparente. Assume che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non operi verso il terzo estraneo e che la somma sequestrata, rinvenuta nell’abitazione dell’indagato, sia riconducibile alla sola società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ricorda anzitutto che l’impugnazione delle ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentita solo per violazione di legge, nella quale rientrano i vizi motivazionali radicali, tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
Quanto al perimetro delle questioni deducibili dal terzo che si assume estraneo al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen., la Corte rileva che la giurisprudenza non è univoca. Un indirizzo, ritenuto maggioritario, limita il terzo a dedurre la propria titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439). Un altro orientamento gli riconosce la facoltà di contestare l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto di fumus commissi delicti e periculum in mora (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335).
Il Collegio non ritiene necessario prendere posizione su tale contrasto. La motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua nel dimostrare che la somma in contanti sequestrata appartiene all’indagato e che è sproporzionata rispetto ai redditi leciti dichiarati. La somma era stata rinvenuta per 207.000 euro in una cassaforte e per i residui 140.240 euro negli altri ambienti dell’abitazione.
La motivazione supera le deduzioni difensive sulla riconducibilità della somma alla società. Il Tribunale ha esaminato i dati contabili e ha ritenuto implausibile che la detenzione domestica di una così rilevante somma in contanti, peraltro suddivisa in diversi tagli, fosse riferibile all’attività imprenditoriale. La diversa interpretazione degli elementi fattuali proposta dalla ricorrente resta estranea al perimetro dell’impugnazione di legittimità.
La censura sull’errata analisi dei registri contabili è generica. L’ordinanza ha osservato che i versamenti a mezzo POS, per creare un saldo cassa, avrebbero dovuto comportare prelievi in contanti dai conti societari, non documentati. Nel merito del presupposto temporale, la Corte rileva che tra l’addebito provvisorio risalente al periodo tra dicembre 2021 e maggio 2022 e il sequestro del settembre 2023 non vi è uno iato tale da inficiare il provvedimento. Sul periculum in mora nulla è dedotto. Segue la condanna alle spese e a tremila euro per la Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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