Partitore idrico accatastabile in categoria D e non E (Cass. civ. Sez. V n. 21266 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto destinato a partitore idrico, inteso come impianto in muratura suscettibile di accatastamento quale unità immobiliare urbana, presenta una propria autonomia funzionale e reddituale e va censito nel gruppo D, non nella categoria E. La destinazione dell’impianto a un’attività di pubblico interesse non esclude la natura economica della gestione, caratterizzata dal perseguimento del c.d. lucro oggettivo, ossia dal criterio di proporzionalità tra costi e ricavi in cui questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, sicché è dirimente accertare se la gestione presenti i connotati dell’economicità. Quanto all’obbligo di motivazione dell’atto di classamento adottato in esito alla procedura Docfa, esso è osservato mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, divenendo inadeguato solo a fronte di una immutazione degli elementi di fatto della proposta.
Il Fatto
Una società che gestisce il servizio idrico integrato impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale e riclassificato alcuni immobili siti nel comune di Salerno, assegnando la categoria D/1 in luogo di quella dichiarata con Docfa.
La CTP accoglieva il ricorso, qualificando l’immobile come parte di un partitore idrico in pressione da ricondurre nella categoria E/9. La CTR della Campania, sull’impugnazione dell’Ufficio, accoglieva il gravame, rilevando le affinità del fabbricato con le strutture destinate al trasporto e alla distribuzione dell’energia e la sussistenza dei caratteri della economicità nella gestione dell’impianto. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 2 l. n. 241/1990, 11 d.l. n. 70/1988 e 2697 c.c., per avere la CTR implicitamente rigettato la doglianza sulla legittimità formale dell’avviso di accertamento. La Corte reputa il motivo infondato.
Per l’atto di classamento adottato in esito alla procedura Docfa, connotata da struttura fortemente partecipativa, l’obbligo di motivazione è osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe attribuita: elementi idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con la propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione. La Corte rimarca che, quando viene in rilievo la stima diretta dell’unità immobiliare, l’adeguatezza della motivazione incide non sulla legittimità ma sulla attendibilità concreta del giudizio tecnico. Nel caso di specie la rendita è stata determinata con stima diretta e metodologia a costo di riproduzione deprezzato, con allegazione di una relazione tecnica estimativa recante il procedimento, la consistenza, il parametro unitario e il conteggio complessivo: si è dunque in presenza di una mera riqualificazione che non incide sui dati fattuali esposti in dichiarazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652/1939, 6 e 8 d.P.R. n. 1142/1949, 2 d.m. n. 28/1998 e art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, per non avere la CTR considerato che il fabbricato, incapace di produrre un reddito proprio, era inquadrabile nella categoria E. Anche tale motivo è infondato.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui gli immobili del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima un’estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica; la categoria E/9 fa riferimento solo alla particolarità della destinazione e non menziona il requisito dell’interesse generale. Dal d.l. n. 262/2006 si evince una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, sicché diviene dirimente accertare se la gestione dell’impianto presenti i caratteri dell’economicità intesa come perseguimento del lucro oggettivo.
La normativa di settore richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità: l’art. 9, comma 1, l. n. 36/1994, l’art. 141 d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato all’esito del referendum abrogativo, qualificano la tariffa come corrispettivo del servizio idrico integrato, determinata per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il servizio idrico integrato è quindi riconducibile ai servizi a rilevanza economica, come confermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 325/2010 e n. 187/2011, e la tariffa configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
Quanto all’autonomia funzionale e reddituale, la Corte osserva che la questione può porsi solo in quanto vengano in considerazione unità immobiliari del gruppo E che comprendano ulteriori unità suscettibili di autonomo classamento. L’oggetto del classamento è la minima unità inventariale, cioè l’unità immobiliare. Il manufatto destinato a partitore ha una sua autonomia funzionale e reddituale ed è suscettibile di autonomo accatastamento, concorrendo allo svolgimento di un’attività economica e risultando destinato ad attività produttiva, con valutazione mediante stima diretta. Né la natura economica dell’attività viene meno per il fatto che a gestire il servizio sia una società partecipata dal Comune, rilevando le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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