Il diniego di esistenza dell’originale di una copia prodotta in giudizio richiede la querela di falso (Cass. civ. Sez. 5 n. 10129 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione circa l’inesistenza dell’originale di un documento prodotto in giudizio in copia non costituisce un disconoscimento di conformità ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., ma attiene all’esistenza stessa del documento e alla sua natura di atto artificiosamente creato, sicché è necessario proporre la querela di falso, esperibile anche avverso un documento prodotto in copia. Il disconoscimento di conformità, che presuppone l’esistenza di un originale non prodotto, non priva la copia della sua efficacia probatoria, potendo il giudice accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni. È inammissibile, per carenza di autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio della relata di notifica senza trascriverne integralmente il contenuto.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali per tributi degli anni 2010 e 2011. Nel giudizio di merito, la contribuente aveva eccepito l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Ufficio, consistente in estratti di ruolo e relate di notifica in copia, assumendo l’inesistenza degli originali. La CTR aveva ritenuto infondata l’eccezione, affermando la validità delle copie fino a querela di falso, e aveva accertato la regolarità delle notifiche e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 c.c., per essere state utilizzate copie fotostatiche non autenticate di documenti di cui aveva contestato l’esistenza dell’originale. La Suprema Corte, aderendo al recente orientamento delle Sezioni semplici, ha chiarito che il disconoscimento di conformità di una copia all’originale presuppone logicamente l’esistenza di un originale non prodotto, rispetto al quale possano rilevarsi difformità. Laddove, invece, la parte neghi l’esistenza stessa dell’originale, la contestazione non verte sul contenuto del documento ma sulla sua stessa esistenza, configurandosi come contestazione di un atto artificiosamente creato, che richiede la proposizione della querela di falso. In assenza di tale impugnazione, la copia prodotta conserva la sua efficacia probatoria e il giudice può legittimamente utilizzarla per l’accertamento dei fatti di causa.
Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’irritualità della notifica della cartella di pagamento per essere stata effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e non dell’art. 140 c.p.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, infatti, esige la trascrizione integrale della relata di notifica quando se ne denunci il vizio, essendo tale trascrizione strettamente funzionale alla comprensione del motivo. Nel caso di specie, le relate di notifica non erano state trascritte né allegate al ricorso, impedendo ogni valutazione. La Corte ha altresì rilevato che le ulteriori deduzioni della ricorrente erano volte a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 2712 c.c. – Riproduzioni meccaniche
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia