Partitore idrico accatastabile in categoria D e non E per destinazione economica (Cass. civ. Sez. V n. 21265 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura Docfa l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento è osservato mediante l’indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio e della classe attribuita, idonei a consentire al contribuente il raffronto con la propria dichiarazione. La stima diretta costituisce giudizio tecnico sul valore economico del bene, la cui eventuale inadeguatezza non incide sulla legittimità ma sull’attendibilità del giudizio, salva l’ipotesi di immutazione degli elementi di fatto della proposta. Il manufatto destinato a partitore idrico presenta autonomia funzionale e reddituale ed è suscettibile di autonomo accatastamento; poiché la gestione del servizio idrico integrato è attività economica, esso è destinato ad attività produttiva e va censito nel gruppo D, non nel gruppo E. L’interesse generale dell’attività non esclude l’autonomia funzionale e reddituale e non giustifica la classificazione in categoria E.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio idrico integrato e ha presentato, con Docfa del 18.5.2016, la dichiarazione di accatastamento di un manufatto destinato a partitore idrico, proponendone l’inquadramento nella categoria E/9. L’ufficio ha invece classificato l’unità immobiliare in D/1, con un avviso di accertamento catastale fondato su una stima diretta.
La società ha impugnato l’atto davanti alla giustizia tributaria. La CTP di Salerno ha rigettato il ricorso; la CTR della Campania, Sezione distaccata di Salerno, ha confermato la decisione, ritenendo la stima diretta atto conosciuto o conoscibile e il fabbricato dichiarato singolarmente, non in connessione con altre unità. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 2 l. n. 241/1990, 11 d.l. n. 70/1988 e 2697 c.c. per inadeguatezza della motivazione, è infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nell’atto di classamento adottato in esito alla procedura Docfa, la motivazione può essere assolta con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe attribuita.
La stima diretta dell’unità immobiliare esprime un giudizio sul valore economico dei beni di natura tecnica; la sua presenza o adeguatezza rilevano, non già per la legittimità dell’atto, ma per l’attendibilità concreta del giudizio e, in sede contenziosa, per la verifica della pretesa. I termini di riscontro della motivazione risultano inadeguati solo a fronte di un’immutazione degli elementi di fatto della proposta, non quando, a dati fattuali invariati, muti la valutazione della rendita.
Nel caso concreto l’avviso indica che la rendita è stata determinata con stima diretta e metodologia a costo di riproduzione deprezzato, con allegata relazione tecnica estimativa recante il procedimento, la consistenza, il parametro unitario e il conteggio. Si tratta quindi di mera riqualificazione che non incide sui dati fattuali dichiarati.
Il secondo motivo, che deduce l’incapacità del fabbricato di produrre reddito proprio e la sua riconducibilità al gruppo E, è parimenti infondato. Le categorie del gruppo E sono indicate con metodo casistico e l’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006, esclude che nelle stesse possano essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale. La normativa di settore — art. 9, comma 1, l. n. 36/1994, artt. 141 e 154 d.lgs. n. 152/2006 — richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità, e la tariffa configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
Quanto all’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, il partitore deve essere accatastato, tenendo conto del suolo e delle costruzioni. Poiché la nozione di unità immobiliare urbana si rapporta a una componente suscettibile di autonoma funzionalità e redditività, il manufatto ha autonomia e concorre ad attività economica, essendo destinato ad attività produttiva ai sensi del r.d.l. n. 652/1939, art. 10 e del d.P.R. n. 1142/1949, art. 8. L’attività resta economica anche se gestita da società partecipata dal Comune, poiché rilevano le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale. La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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