Parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a inottemperanza (TAR Sicilia n. 1327 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive consegue automaticamente e di diritto allo spirare del termine assegnato con l’ordinanza di demolizione, senza che occorra un ulteriore provvedimento costitutivo. L’accertamento dell’inottemperanza ha natura meramente dichiarativa e si limita a formalizzare un effetto già verificatosi. L’adempimento parziale dell’ordine di demolizione equivale a inottemperanza: il destinatario non può selezionare quali opere rimuovere, stante il principio di unitarietà dell’abuso sanzionato in ciascuna sua componente. Ne deriva che l’amministrazione non è tenuta a circoscrivere l’acquisizione alle sole aree di sedime delle opere non ancora demolite, né a emettere un nuovo ordine demolitorio.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’ampia area destinata in parte a struttura commerciale. Su tale area erano stati installati manufatti precari in legno e realizzate ulteriori opere. Il Comune aveva emesso due ordinanze di demolizione, rimaste ineseguite per la parte relativa a talune opere (tra cui la piscina interrata e l’area di parcheggio).

Con provvedimento n. 99 del 22 marzo 2023 il Comune dichiarò l’acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti, delle aree di sedime e di un’ulteriore area pari al decuplo. Il TAR accolse la domanda cautelare limitatamente al difetto di motivazione sull’estensione dell’ulteriore area. Il Comune annullò in autotutela quel provvedimento e, con successiva ordinanza prot. n. 241 del 12 luglio 2023, reiterò l’acquisizione limitatamente alle sole aree di sedime. Contro tale atto la società ha proposto ricorso, lamentando in particolare che le opere erano già state smontate e che l’acquisizione avrebbe dovuto riguardare solo i manufatti non demoliti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla natura dell’effetto acquisitivo. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 8769 del 2024, il TAR ribadisce che l’accertamento dell’inottemperanza è atto a efficacia meramente dichiarativa: l’acquisizione si verifica di diritto allo scadere del termine per ottemperare. Nel caso concreto il termine era ampiamente decorso prima dell’avvio dello smontaggio del 12 settembre 2022, già formalizzato dai verbali del 5 settembre 2022.

Il Tribunale esclude poi che la ricorrente abbia dato integrale esecuzione agli ordini. Le ordinanze riguardavano anche opere ulteriori rispetto ai temporary shop, per le quali nessun ripristino è stato posto in essere. Non convince la censura di difetto di motivazione: sia l’ordinanza impugnata sia la nota richiamata danno espressamente atto del ripristino solo parziale.

Il passaggio centrale riguarda il quarto motivo. Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui l’adempimento parziale equivale a inottemperanza, richiamando Cons. Stato n. 4642 del 2024, n. 6042 del 2024 e n. 1031 del 2025. Ammettere il contrario renderebbe il destinatario arbitro del termine, consentendogli di eludere le sanzioni mediante progressive rimozioni. Opera il principio di unitarietà dell’abuso: la scelta delle opere da rimuovere è già stata compiuta in sede sanzionatoria e non può essere rimessa in gioco in fase esecutiva.

Quanto alla pendenza dei giudizi sulle ordinanze presupposte, il TAR rileva la piena esecutività delle stesse, mai sospese né annullate: la prima è stata confermata con sentenza, il ricorso straordinario avverso la seconda è stato dichiarato inammissibile. Infine, sulla quantificazione delle aree, la ricorrente non chiarisce in che misura il dato sarebbe errato, limitandosi a dedurre una contraddittorietà con l’ordinanza annullata in autotutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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