Divieto di bis in idem e impugnazione dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1321 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a., impedisce al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia e opera quando è riproposta, tra gli stessi soggetti, un’azione con identica causa petendi. È pertanto inammissibile il ricorso con cui il privato, impugnando l’ordine di demolizione, rimetta in discussione accertamenti già consolidatisi con il provvedimento che ha dichiarato l’inefficacia della SCIA e non impugnato, o rispetto al quale l’impugnazione sia stata dichiarata improcedibile con provvedimento passato in giudicato. Una volta definitivamente esclusa la natura precaria dell’opera e la sua assentibilità mediante SCIA, il successivo ordine di demolizione costituisce atto obbligatorio e a contenuto vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un’unità immobiliare residenziale, riferisce di aver realizzato su una terrazza una tettoia aperta in acciaio, qualificata come struttura precaria e amovibile, previa autorizzazione del Genio Civile e presentazione di SCIA al Comune. Con provvedimento dell’11 maggio 2022 l’ente dichiara l’inefficacia della SCIA. La ricorrente impugna l’atto, ma nelle more presenta una CILA in sanatoria e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse; il giudizio si chiude con decreto presidenziale conforme alla richiesta.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia dichiara poi irricevibile la prima CILA per carenza documentale, atto non impugnato. La ricorrente presenta una seconda CILA, cui segue l’ordine di demolizione n. A07/URB/169 dell’11.9.2024 e, poi, la declaratoria di irricevibilità della seconda CILA. Avverso tali due atti è proposto il ricorso, resistito dal Comune e da un intervento ad opponendum di un condomino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito avverso l’intervento ad opponendum. Richiamando l’art. 28 c.p.a. e l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V n. 7141 del 2024; Sez. IV n. 573 del 2017), ritiene sufficiente un interesse anche di mero fatto, indiretto e riflesso, al mantenimento degli atti impugnati, non applicandosi all’intervento i requisiti della vicinitas e dell’interesse ad agire elaborati in materia urbanistica (Cons. Stato A.P. n. 9 del 2021). L’interveniente, proprietario nella palazzina frontistante, ha allegato pregiudizi a luce, veduta e decoro architettonico.
Quanto alla dedotta genericità dell’intervento, il Collegio nega l’estensione della regola dell’art. 40 c.p.a., di tenore diverso dall’art. 50 c.p.a., che richiede soltanto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’adesione o dell’opposizione. Disattesa anche l’eccezione di tardività delle memorie di merito: ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il termine di trenta giorni liberi scadeva di sabato, con applicazione del solo comma 3 dell’art. 52 c.p.a. e non del meccanismo di anticipazione del comma 4 (Cons. Stato Sez. IV n. 958 del 2024).
Nel merito, il Tribunale omette l’esame dell’eccezione di omessa notifica ai controinteressati e dichiara il ricorso inammissibile per violazione del divieto di bis in idem. Le censure sull’ordine di demolizione presuppongono che l’opera, in quanto precaria, non necessitasse di titolo edilizio ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003. Ma tale questione è già stata risolta in senso contrario dal provvedimento sull’inefficacia della SCIA, che ha escluso la precarietà in relazione al tipo di struttura e di ancoraggio al suolo: accertamento ormai consolidatosi per effetto della declaratoria di improcedibilità passata in giudicato.
Identiche considerazioni valgono per la declaratoria di irricevibilità della seconda CILA. È irrilevante che la comunicazione sia stata presentata prima della notifica dell’ordinanza: l’atto sanzionatorio è antecedente alla presentazione, non rilevando la mancata conoscenza. Il Collegio esclude inoltre che il termine di reazione previsto per la SCIA possa soccorrere quando la CILA sia usata fuori dalla fattispecie legale, potendo l’amministrazione esercitare i poteri repressivi dell’abuso in ogni tempo (TAR Latina n. 517 del 2022). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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