Diffida a CILA e SCIA non richiede preavviso ex art. 10 bis (TAR Sicilia n. 1326 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 non è dovuto prima della diffida con cui l’amministrazione inibisce i lavori oggetto di CILA o SCIA. La segnalazione certificata è atto del privato e non istanza di parte che apra un procedimento concluso da un provvedimento espresso; la diffida-ordine non costituisce rigetto in senso proprio e il contraddittorio anticipato sarebbe incompatibile con il termine ristretto del controllo. Nel provvedimento plurimotivato, sorretto da ragioni autonome e non contraddittorie, il giudice che ritenga infondate le censure contro un motivo idoneo a sostenerne la legittimità può respingere il ricorso su quella sola base, con assorbimento delle doglianze sugli altri capi, indipendentemente dal loro ordine.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area destinata in parte a struttura commerciale. Su di essa ha installato nel tempo manufatti leggeri in legno (temporary shop) per una manifestazione fieristica stagionale. Il Comune ha adottato due ordinanze di demolizione, nel 2021, per opere ritenute abusive, e ha respinto l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Dopo lo smontaggio delle strutture, il Comune ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 di un’area di 9.320 mq, comprensiva del decuplo delle superfici di sedime. La società ha impugnato il provvedimento e, con motivi aggiunti, le successive diffide con cui il Comune le ha vietato di avviare la nuova edizione della manifestazione sulle aree residue, ritenendo la CILA carente del parere della Soprintendenza e le opere non conformi alla disciplina stagionale. In corso di giudizio il Comune ha annullato in autotutela il primo provvedimento acquisitivo e ne ha adottato uno nuovo, limitato alle sole aree di sedime.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto preso atto dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e della sua sostituzione con un nuovo atto acquisitivo circoscritto alle aree di sedime. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Analoga declaratoria ha riguardato i motivi aggiunti nella parte relativa alla diffida sulle aree acquisite, anche in forza dell’esplicita dichiarazione della ricorrente.
Nel merito delle residue censure, il Collegio ha escluso l’obbligo di preavviso di diniego. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non opera rispetto a opere soggette a CILA e SCIA, per l’assenza di un modulo procedimentale tipico. La diffida-ordine non ha natura di rigetto dell’istanza e il contraddittorio anticipato sarebbe incompatibile con il termine ristretto entro cui l’amministrazione deve provvedere. Il Tribunale richiama TAR Salerno, sez. II, n. 920/2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 4828/2007, TAR Napoli, sez. IV, n. 566/2010, TAR Napoli, sez. VIII, n. 7787/2021, TAR Napoli, sez. IV, n. 69/2023 e TAR Brescia, sez. II, n. 646/2018.
La diffida resiste anche alla censura sulla carenza del parere semplificato della Soprintendenza. I pareri richiamati dalla società riguardavano manufatti diversi, collocati in aree diverse e riferiti a precedenti edizioni della manifestazione. Non potevano dunque valere per i nuovi temporary shop della CILA del 29 marzo 2023.
Questo rilievo è stato ritenuto sufficiente. Il provvedimento è plurimotivato: quando le ragioni giustificatrici sono autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice può respingere il ricorso sulla sola scorta del motivo idoneo a comprovarne la legittimità, con assorbimento delle altre censure. Il Collegio cita Cons. Stato, sez. II, n. 4939/2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2441/2022. I motivi aggiunti sono quindi rigettati nel resto e le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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