Pas agrivoltaico, decadenza del potere inibitorio del Comune dopo trenta giorni (TAR Campania n. 3704 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 28/2011 è riconducibile al genus della SCIA e non al silenzio-assenso. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il Comune notifichi l’ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita e l’amministrazione decade dal potere inibitorio. Un successivo provvedimento di improcedibilità con ordine di non eseguire i lavori è illegittimo, salvo che ricorrano i presupposti dell’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, da adottarsi entro il termine annuale e con motivazione sull’interesse pubblico. La decadenza opera anche quando l’atto tardivo sia qualificato dall’ente come esercizio dell’autotutela, se nel contenuto si sostanzia in un provvedimento di amministrazione attiva.

Il Fatto

La società ricorrente presenta il 26.09.2023 al Comune di Caivano un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. La dichiarazione viene pubblicata sul BURC il 27.11.2023 su specifica richiesta della società. Solo con nota dell’11.07.2024 il responsabile di settore comunica i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, prospettando anche l’annullamento in autotutela. Seguono chiarimenti della società, ritenuti insufficienti, e il 2.08.2024 la comunicazione di improcedibilità con ordine di non effettuare i lavori.

La società impugna i due atti davanti al TAR Campania, deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione e, in subordine, l’illegittimità per incompetenza e violazione della disciplina di settore, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nella realizzazione dell’impianto. Si costituiscono il Comune e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via assorbente, applicando direttamente l’art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 28/2011. La norma impone al proprietario di presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione corredata da relazione di progettista abilitato. Entro lo stesso termine l’ente, riscontrata l’assenza delle condizioni, notifica l’ordine motivato di non effettuare l’intervento; in difetto, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Il Tribunale precisa la natura dell’istituto. La PAS non produce un provvedimento di accoglimento, ma rende lecita l’attività privata secondo il meccanismo proprio della SCIA, con fuoriuscita dal regime amministrato a controllo preventivo. Richiama in proposito TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 351 del 2021 e la qualificazione della PAS come atto soggettivamente e oggettivamente privato.

Quanto all’esercizio successivo del potere, la Corte richiama Corte costituzionale n. 45/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3990 del 2024: le verifiche restano quelle dell’art. 19 legge n. 241/1990, da esercitarsi nei termini ivi previsti e poi entro i successivi dodici mesi ex art. 21-nonies. Decorsi tali termini la situazione soggettiva si consolida e l’amministrazione è priva di poteri.

Nel caso concreto il Comune non ha notificato alcun ordine inibitorio nei trenta giorni. La nota dell’11.07.2024 e il provvedimento del 2.08.2024 intervengono a distanza di dieci mesi e di circa un anno. Il Collegio esclude che l’atto finale possa qualificarsi come annullamento in autotutela di secondo grado: tanto il tenore letterale quanto il contenuto (“Comunicazione di Improcedibilità – Ordine di non effettuare i lavori richiesti”) rivelano un provvedimento di amministrazione attiva, adottato in assenza del potere ormai decaduto.

Richiamando TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 3499 del 2022, TAR Veneto, Venezia, Sez. II, n. 1338 del 2021 e TAR Toscana, Firenze, Sez. II, n. 1086 del 2021, il Tribunale ribadisce che l’intervento postumo è ammesso solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, con motivazione su un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità. Presupposti nel caso assenti. Il ricorso è quindi accolto con annullamento degli atti; la domanda risarcitoria è respinta per genericità e assenza di pregiudizio concreto, anche in ragione della tutela cautelare concessa; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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