Passo carrabile, distanza dall’intersezione si misura dall’area di incrocio (TAR Toscana n. 241 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La distanza minima di dodici metri tra passo carrabile e intersezione, prescritta dall’art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 495/1992, si computa avendo riguardo all’area di intersezione come definita dall’art. 3 cod. strada, e non alla sola sede stradale effettiva. L’Amministrazione non può adottare un criterio di calcolo più restrittivo che prescinda dai marciapiedi e da elementi estranei alla fattispecie normativa, senza esplicitare le ragioni di un computo siffatto. Il diniego fondato su tale criterio è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Il riferimento a una prassi interpretativa ministeriale precedente non sana il vizio, ove essa riguardi fattispecie diverse e risulti superata da un successivo parere dello stesso Ministero. La circostanza che il criterio applicato condurrebbe a reputare illegittime anche opere già autorizzate dalla stessa Amministrazione conferma l’irragionevolezza del computo.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di due fondi siti in Firenze lungo il medesimo viale, ha presentato una SCIA per il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso da artigianale-laboratorio ad autorimessa, e ha poi chiesto al Comune la concessione di un nuovo passo carrabile per uno dei fondi, ovvero, in alternativa, l’ampliamento di quello già esistente e autorizzato sul fondo attiguo.
Il Comune ha rigettato entrambe le istanze con due note, ritenendo violata la distanza minima di dodici metri dall’intersezione con una via laterale, e ha confermato il diniego sulla richiesta di riesame. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’erroneo calcolo dell’area di intersezione e l’illegittimità del criterio applicato anche in relazione all’ampliamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ravvisando il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati. Il Comune aveva fondato il diniego sull’art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 495/1992, assumendo che la posizione del civico non consentisse di rispettare la distanza prescritta dall’intersezione, collocata di fronte al fondo.
Il TAR precisa che la norma si limita a imporre la distanza minima avendo a riferimento il passo carrabile e l’area di intersezione, definita dall’art. 3 cod. strada come la parte dell’intersezione a raso in cui si intersecano due o più correnti di traffico. Il computo, dunque, va ancorato a tale area e non alla sede stradale effettiva né ad altri elementi non contemplati dalla disciplina.
Il giudice rileva che, anche assumendo come base di calcolo la fine del marciapiede anziché il margine del passo carrabile, la distanza risulta comunque rispettata. La perizia di parte, i cui esiti non sono stati contestati, attesta una distanza di 17,20 metri dall’area di intersezione, che scende a 12,10 metri sottraendo lo spazio dei marciapiedi sui due lati della strada: misura superiore alla soglia normativa.
Il Collegio esclude che possano assumere rilievo circostanze ulteriori, come la presenza di parcheggi su entrambi i lati della carreggiata, e rileva che il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni di un computo così restrittivo. Sotto altro profilo, il criterio comunale appare in contrasto con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione: applicandolo, risulterebbero illegittimi il parcheggio per motorini prospiciente il passo carrabile, rispetto alla distanza prescritta dall’art. 158 cod. strada, e lo stesso passo carrabile già autorizzato in passato.
Quanto al richiamo alla prassi ministeriale del 2005, il TAR osserva che essa concerne le strade a doppio senso di marcia e che, in ogni caso, risulta superata dal successivo parere del 2012, secondo cui la distanza si misura dall’area dell’intersezione fino al margine più vicino del manufatto. I provvedimenti sono pertanto annullati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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