Condanna non definitiva ex art. 73 d.P.R. 309/1990 ostativa al rinnovo (TAR Toscana n. 245 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è automaticamente ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno anche quando non sia ancora definitiva, in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 88/2023 investe, per i reati in materia di stupefacenti, la sola ipotesi di minore gravità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lasciando integra la disciplina del primo comma. Ne consegue che il diniego di rinnovo assume carattere vincolato e che la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore, senza che la risalenza della condanna o la disponibilità di un’occupazione regolare possano superare la preclusione. Il provvedimento è sufficientemente motivato mediante l’indicazione della condanna ostativa riportata dallo straniero.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia nel 2006 e già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto, chiedeva nel 2021 alla Questura il rinnovo del titolo per motivi di lavoro autonomo. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 15 gennaio 2024, valorizzando i precedenti penali dell’interessato e rilevando la mancanza di un positivo inserimento sociale.

Il richiedente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la carenza di una valutazione concreta e attuale della pericolosità, la risalenza di alcune condanne e l’intervenuta estinzione di altre. Sosteneva inoltre che l’ultima condanna avesse riguardato la fattispecie del piccolo spaccio e non quella del primo comma. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e disponeva incombenti istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio parte dal dato documentale acquisito in ottemperanza all’istruttoria: dal certificato dei carichi pendenti emerge una condanna del Tribunale di Firenze del 20 marzo 2023, per fatti del dicembre 2020, per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990. La sentenza non è definitiva; il certificato del casellario non riporta invece provvedimenti definitivi ex art. 73, comma 1.

La questione giuridica centrale attiene alla portata della preclusione automatica. Il Tribunale afferma che la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è ostativa al rinnovo anche se non passata in giudicato, per effetto del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il carattere non definitivo della pronuncia non incide, dunque, sulla legittimità del diniego.

Il Collegio esclude poi che la Corte cost. n. 88/2023 possa giovare al ricorrente. Quella pronuncia ha caducato il combinato disposto nella parte in cui ricomprendeva tra le ipotesi automaticamente ostative la sola fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, ossia il piccolo spaccio. La disciplina preesistente resta quindi pienamente operativa con riferimento al primo comma del medesimo articolo.

Da ciò deriva il carattere vincolato del provvedimento questorile, che risulta altresì sufficientemente motivato attraverso l’indicazione della condanna ostativa. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la preclusione automatica non è superabile né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, perché la valutazione di pericolosità è già compiuta a monte dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, III, n. 485 del 2024); e secondo cui, vertendosi in ipotesi di esito vincolato, opera l’art. 21-octies, legge n. 241/1990 in ordine al dedotto difetto di partecipazione procedimentale (TAR Campania, Napoli, VI, n. 1596 del 2023).

Il ricorso, siccome infondato, è respinto. Le spese sono compensate in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale, anche di rango costituzionale, che ha interessato le norme rilevanti nella fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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