Valutazione del servizio DSGA e difetto di istruttoria nel concorso docenti (TAR Lombardia n. 849 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione all’area dei funzionari, la valutazione dei titoli è illegittima per difetto di istruttoria quando la commissione non considera il servizio effettivamente prestato dal candidato. Il servizio di D.S.G.A. svolto con sola interruzione intermedia va qualificato come incarico annuale, dovendosi considerare tale quello con scadenza al 31 agosto anche se conferito in data successiva al 1° settembre. È invece legittima l’esclusione del diploma di perfezionamento rilasciato da istituto non autorizzato dal Ministero ad operare come ente formatore e della certificazione linguistica rilasciata da ente non accreditato ai sensi del DM 7 marzo 2012, prot. 3889. L’accoglimento parziale impone all’amministrazione di rideterminarsi e il conseguente effetto conformativo sulla collocazione in graduatoria.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione indetta per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per complessivi 1.435 posti, affidata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Nella graduatoria provvisoria pubblicata il 23.08.2024 le è stato attribuito il punteggio di 41, con la posizione n. 446. La ricorrente riteneva di aver diritto a 50 punti.

Dopo il reclamo e l’istanza di accesso, non riscontrata, il ricorso è stato integrato dai motivi aggiunti del 22.7.2025 avverso la scheda di valutazione e la graduatoria finale. Il Ministero si è costituito con atto di stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, rilevando che non è in contestazione il possesso del prerequisito di partecipazione, ma la valutazione del servizio prestato per l’anno scolastico 2020/2021, per il quale la commissione ha assegnato un solo punto.

Dalla documentazione emerge che la ricorrente ha indicato, per quell’anno, solo l’incarico di D.S.G.A. svolto in Toscana dal 28.09.2020 al 31.08.2021, interrotto per il rientro del titolare il 17.12.2020, e ha prodotto in giudizio il successivo incarico di D.S.G.A. in Puglia dall’11.03.2021 al 31.08.2021. Il sistema informatico aveva riconosciuto 6 punti per l’incarico annuale, ma la commissione ha attribuito un punto come assistente amministrativo, mansione svolta solo dal 13.9.2021 al 28.9.2021.

La contestazione è fondata. Il servizio è stato prestato come D.S.G.A. con una sola sospensione dal 17.12.2020 all’11.03.2021 e avrebbe dovuto essere considerato annuale, poiché si considera tale l’incarico con scadenza al 31 agosto, anche se conferito dopo il 1° settembre. La stessa relazione dell’amministrazione conferma il difetto di istruttoria, dichiarando che il servizio è stato svolto in parte come assistente amministrativo e in parte come D.S.G.A.

Il motivo è quindi accolto, con annullamento della valutazione limitatamente al periodo 2020/2021. È invece infondata la censura sul diploma di perfezionamento dell’Accademia di belle arti “FIDIA”: l’istituto non ha mai ottenuto l’autorizzazione ministeriale ad operare come ente formatore, come attestano le note del M.U.R. richiamate nel testo.

Parimenti infondata è la censura sulla certificazione linguistica, rilasciata da ente non accreditato ai sensi del DM 7 marzo 2012, prot. 3889, come richiesto dal bando. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti indicati e respinti per il resto, con obbligo dell’USR Lombardia di rideterminarsi sul servizio 2020/2021 e con inserimento della ricorrente in graduatoria nella posizione corrispondente al nuovo punteggio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *