Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano 2015-2018 anche dopo la Consulta (TAR Lazio n. 15468 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 costituisce misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento legislativo tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria, qualificabile come contributo solidaristico. La disciplina reca tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge ex art. 23 Cost. — soggetti, oggetto, misura e procedura — e non viola il principio di irretroattività né l’affidamento, essendo il tetto di spesa noto agli operatori sin dal 2015. Il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 ha reso operative procedure già previste e non ha introdotto elementi imprevedibili. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese, in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza incidere sul contenuto dei contratti né alterare l’esito delle gare. Sono infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, avendo i decreti ministeriali individuato criteri uniformi e ragionevoli di quantificazione.
Il Fatto
Una società fornitrice di apparecchiature medicali e dispositivi medici nel settore dell’immunoematologia e del sistema trasfusionale, operante in favore di aziende ospedaliere e A.S.L., impugna la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. La ricorrente chiede altresì la condanna della Regione al risarcimento del danno ingiusto.
Il ricorso si articola in cinque motivi: difetto di istruttoria partecipativa e di motivazione, con incomprensibilità dei calcoli; illegittimità derivata della disciplina per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. e dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; violazione dell’art. 23 Cost. per prestazione patrimoniale imposta; contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza; incompatibilità con il diritto euro-unitario e i principi di parità di trattamento tra imprese. La Regione si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria giurisprudenza sul meccanismo del payback per le medesime annualità (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III quater n. 8732/2025, 8733/2025, 8735/2025, 8736/2025 e 8737/2025 e n. 11542/2025 e 11550/2025), non appellata. Il nucleo argomentativo si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico e ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., sussistendo nella disciplina tutti gli elementi della riserva di legge.
La Corte costituzionale ha parimenti escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento: le imprese erano consapevoli sin dal 2015 del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, mentre il comma 9-bis introdotto nel 2022 ha solo reso operative procedure già previste. Da tali argomentazioni il TAR deduce il superamento anche delle doglianze relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, alla natura retroattiva dei provvedimenti e alle tempistiche.
Il Collegio aggiunge che il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e costituiva parametro di riferimento per gli operatori; la conferma per le Regioni nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Il meccanismo era chiaro nei tratti essenziali sin dal 2015, sicché le imprese dovevano considerare l’alea derivante dal possibile sforamento dei tetti.
Quanto alle censure di incompatibilità con la normativa europea in materia di contratti pubblici e concorrenza, il payback non incide sul contenuto dei singoli contratti né altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva in proporzione al fatturato con il SSN. Non è dimostrato che il meccanismo abbia reso le offerte non remunerative o azzerato i margini di utile. Mancano pertanto i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non colgono nel segno: i decreti ministeriali hanno legittimamente fissato criteri uniformi e ragionevoli per la quantificazione dello scostamento e delle quote di ripiano; l’onere di corretta contabilizzazione dei costi dei servizi accessori grava sulle imprese e il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA è coerente con il costo effettivo sostenuto dal SSN. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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