Patrocinio a spese dello Stato e autentica della firma da parte del difensore (Cass. civ. Sez. 2 n. 5135 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gratuito patrocinio nel processo tributario, l’istanza di ammissione al beneficio deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità, ma la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore, secondo la modalità alternativa di cui all’art. 78 d.P.R. n. 115/2002, senza che sia necessaria l’allegazione della copia del documento di identità, la quale è invece richiesta solo nell’ipotesi di presentazione diretta della domanda ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000. Il provvedimento del Presidente della Commissione tributaria che decide l’opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, essendo ormai preclusa la questione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata specificamente censurata.

Il Fatto

L’Associazione Culturale Adelfia aveva proposto opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un giudizio tributario, diniego fondato sulla mancata certificazione dei limiti di reddito e sulla mancata allegazione del documento di identità del legale rappresentante all’istanza, pur autenticata nella firma dal difensore e inviata per posta. Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’opposizione, reputando necessaria la produzione della copia del documento di identità. Avverso tale ordinanza, l’Associazione proponeva ricorso per cassazione, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso. La causa era stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla natura del mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20929/2025, ha preliminarmente affermato che l’impugnazione del decreto che rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria va proposta con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e non con il ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U., rimedio caratterizzato da uno stretto vincolo di inerenza al processo penale e non estensibile al processo tributario. Da ciò consegue l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’originario decreto direttamente ricorribile. Inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, non essendo stato rilevato nel grado di merito, non può essere eccepito d’ufficio oltre quel grado né in mancanza di specifica censura.

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, sollevata dal Ministero sul presupposto che questa fosse stata proposta dal difensore e non dalla parte. Dagli atti emergeva che il procedimento dinanzi al Presidente della Commissione tributaria era stato introdotto dall’Associazione medesima e non personalmente dal legale.

Nel valutare l’unico motivo di doglianza, la Corte ha esaminato la portata dell’art. 78 d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che l’istanza sia sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e che la sottoscrizione possa essere autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. La giurisprudenza di legittimità, già richiamata dai giudici, ha chiarito che l’avverbio “ovvero” indica l’alternatività tra due distinte procedure: la consegna diretta dell’istanza con autentica della firma da parte del difensore, oppure la spedizione dell’istanza con allegata la copia del documento di identità. La seconda modalità è richiesta solo nell’ipotesi di invio telematico o postale, mentre nella prima è sufficiente l’autentica del difensore.

La Corte ha quindi respinto la tesi del diniego, confermando che l’autentica della firma da parte del difensore è idonea a soddisfare i requisiti di forma dell’istanza, senza necessità di produrre la copia del documento di identità. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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