Il Magistrato di Sorveglianza non è sottoposto al controllo del Presidente del Tribunale Ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 10328 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la competenza a decidere spetta al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, quale capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Gli Uffici di Sorveglianza, pur essendo articolazioni del Tribunale di Sorveglianza, sono autonomi rispetto agli altri uffici giudiziari ordinari. Ne consegue che, avverso la pronuncia di incompetenza del Presidente del Tribunale Ordinario, il rimedio esperibile è il regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., restando assorbiti gli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento di incompetenza.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento di riesame della pericolosità sociale, il ricorrente conferiva mandato difensivo e depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Magistrato di Sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile per mancata indicazione delle prescrizioni reddituali. Una seconda istanza, integrata con le indicazioni richieste, veniva anch’essa dichiarata inammissibile in quanto riferita a un procedimento già definito. Avverso tale secondo decreto, il ricorrente proponeva opposizione al Presidente del Tribunale Ordinario, il quale dichiarava la propria incompetenza, ritenendo il Magistrato di Sorveglianza organo autonomo non sottoposto al suo sindacato giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato la questione della natura dell’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza e della corretta individuazione del giudice competente a decidere l’opposizione. Ha rilevato che l’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza costituisce un’articolazione del Tribunale di Sorveglianza e che, come evidenziato anche in dottrina, la loro autonomia rispetto agli altri uffici giudiziari è stata normativizzata dall’art. 70-ter e 70-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, che hanno sostituito le denominazioni di “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” con quelle di “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.
La Corte ha quindi affermato che il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di inammissibilità non è il Presidente del Tribunale Ordinario, bensì il Presidente del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente, valorizzando la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione.
Avendo il Presidente del Tribunale Ordinario dichiarato la propria incompetenza senza decidere nel merito, il rimedio esperibile era il regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, anche nel caso di mancata indicazione del giudice competente, spettando al giudice di legittimità riparare a tale omissione. Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la dichiarazione di incompetenza, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dei motivi concernenti il merito della decisione.
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Nota della Redazione
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