Patrocinio a spese dello Stato: impegno ex art 79 senza corrispondenza letterale (Cass. pen. Sez. IV n. 36852 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la mera non corrispondenza letterale tra la formula dell’impegno assunto dall’istante e il testo dell’art. 76, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 non integra causa di inammissibilità dell’istanza. L’impegno previsto a pena di inammissibilità dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 non riguarda il passato, ma il futuro: esso concerne le variazioni reddituali successive alla presentazione della domanda e fino alla definizione del procedimento. La locuzione «rilevanti ai fini della concessione» va intesa come riferita a tutte le variazioni suscettibili di essere valutate per stabilire se mantenere l’ammissione al beneficio. La dichiarazione di inammissibilità fondata su una difformità puramente lessicale è dunque pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di appello a suo carico. Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Firenze, con provvedimento del 20 marzo 2026, ha respinto l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda.

Il primo giudice aveva reputato insufficiente la clausola con cui l’istante si era impegnato a comunicare le variazioni di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio», ritenendola circoscritta ai soli mutamenti idonei a superare le soglie dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002. Il Consigliere delegato ha confermato tale lettura, richiamando un preteso obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte delimita anzitutto il perimetro del sindacato: l’art. 99, comma 6, d.P.R. n. 115/2002 ammette il ricorso solo per violazione di legge, restando estraneo il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., salvo che il provvedimento sia privo di apparato giustificativo o ne esibisca uno meramente fittizio.

Il primo motivo è dichiarato infondato. La difesa confonde la rilevanza della variazione con il mero superamento della soglia. Richiamando le Sezioni Unite n. 6591 del 2009 e n. 14723 del 2020, nonché Sez. IV n. 29484 del 2026 e n. 39028 del 2022, il Collegio ribadisce che l’impegno comprende anche le variazioni che, pur non determinando il superamento della soglia, siano concretamente suscettibili di valutazione ai fini dell’eventuale revoca, da accertare su elementi oggettivi quali l’entità dell’incremento, la prossimità alla soglia e le annualità interessate.

È invece accolto il secondo motivo. I giudici di merito hanno sovrapposto il piano dei requisiti formali della domanda a quello della revoca del beneficio. La censura investe la pretesa necessità di una esatta corrispondenza letterale tra l’impegno e il testo normativo.

La Corte osserva che l’impegno ex art. 79, comma 1, lett. d) non guarda all’annualità rilevante per la concessione, ma alle variazioni che intervengano dalla presentazione della dichiarazione fino alla definizione del procedimento. La formula «rilevanti ai fini della concessione» doveva quindi leggersi come riferita a tutte le variazioni successive suscettibili di valutazione per il mantenimento del beneficio, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità. Nessun argomento utile si ricava dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la revoca nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e non si applica alla specie.

Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge. L’ordinanza è annullata con rinvio al Presidente della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio. Le censure residue, concernenti gli artt. 24 e 111 Cost. e l’art. 6 CEDU, restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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