Furto di energia, travisamento della prova decisiva anche in doppia conforme (Cass. pen. Sez. IV n. 36849 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, il vizio di travisamento della prova è deducibile con il ricorso per cassazione anche in caso di doppia conforme quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo errore, di macroscopica evidenza, sul contenuto di una prova decisiva indicata e allegata. Il travisamento ricorre quando l’errore sul contenuto della prova, e non la diversa valutazione del suo significato, emerga dall’obiettivo esame dell’atto e sia idoneo, da solo, a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni del giudice di merito. Il principio che fonda la responsabilità per furto di energia sull’uso consapevole dell’allacciamento abusivo realizzato da terzi presuppone l’accertamento della fruizione dell’energia illecitamente prelevata. L’esclusione di un’aggravante ad effetto speciale non riduce il termine prescrizionale quando la residua doppia circostanza radichi il regime del secondo comma dell’art. 625 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani nei confronti di due imputati, padre e figlio, per furto pluriaggravato di energia elettrica, per un prelievo realizzato mediante derivazione diretta e abusiva dalla rete tramite cavi interrati. La contestazione riguardava il periodo compreso tra il 2 marzo 2011 e il 29 febbraio 2016.
I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, travisamento della prova dichiarativa e mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che la sentenza avesse sovrapposto la posizione di chi abitava l’immobile alla condotta illecita. Hanno inoltre denunciato l’omessa declaratoria di prescrizione, per la contraddizione tra l’esclusione in motivazione dell’aggravante ad effetto speciale e la conferma integrale della pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella distinzione tra errore sul contenuto della prova e diversa valutazione del suo significato: solo il primo, se macroscopicamente riconoscibile e decisivo, consente il controllo di legittimità anche dinanzi a due decisioni conformi. Richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 5336 del 9.1.2018 e la pronuncia Sez. 5 del 13.2.2017, Cadore, il Collegio ribadisce che il travisamento deve emergere dall’esame dell’atto specificamente indicato e allegato, con contenuto idoneo a incrinare la logica delle conclusioni del merito.
Applicando tale regola, la Corte rileva che entrambe le sentenze avevano affermato che il prelievo illecito alimentava l’abitazione principale e i locali commerciali. Il dato contrasta con la deposizione del tecnico della società distributrice, il quale, dopo un’iniziale incertezza, si era corretto due volte, precisando che l’abitazione era servita dal misuratore regolare e che la derivazione abusiva alimentava esclusivamente il capannone. Le prove di distacco avevano confermato la rettifica.
Il Collegio precisa che il verbale di verifica richiamato in sentenza e la testimonianza non sono fonti indipendenti, riferendosi alla stessa attività di accertamento del medesimo operatore. L’acquisizione del verbale con il consenso delle parti non dispensa dal confronto con le precisazioni rese in dibattimento dal suo autore. Il travisamento è dunque decisivo e investe il passaggio essenziale dell’inferenza che collega la disponibilità dell’immobile all’uso consapevole dell’allacciamento.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui risponde del furto anche chi si avvalga consapevolmente della derivazione realizzata da terzi (Sez. 5 n. 24592 del 30.04.2021, Rv. 281440; Sez. 4 n. 5973 del 05.02.2020, Rv. 278438-01), ma sottolinea che tale principio presuppone l’accertamento della fruizione dell’energia abusivamente prelevata. Poiché l’uso dell’abitazione perde valore indiziario, la residua responsabilità dipende dalla prova della disponibilità del capannone, mai accertata.
Quanto alla prescrizione, la censura è infondata. Contestate la destinazione a pubblico servizio e il danno patrimoniale di rilevante gravità, la cornice è quella del secondo comma dell’art. 625 cod. pen., con termine massimo di dodici anni e sei mesi dalla cessazione della condotta. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo; resta assorbito il motivo sui benefici di legge.
Nota della Redazione
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