Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del merito probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 37126 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori e una rilettura del compendio di fatto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale in favore della parte civile, trattandosi di decisione discrezionale e meramente delibativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13.11.2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna del 28.06.2022, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., commessi nel 2017. La vicenda riguarda la simulazione di un incidente stradale, contestata anche nei confronti di un’altra imputata, con costituzione di parte civile.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: due vizi di motivazione sull’accertamento del sinistro e sulla valutazione della responsabilità, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione di una provvisionale di 5.000,00 euro in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene il travisamento delle deposizioni testimoniali e la violazione delle regole di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., prospettando l’insussistenza del sinistro e l’inconcordanza degli elementi raccolti.
La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata, insieme a quella di primo grado, costituisce una doppia conforme ed è congruamente motivata proprio sui profili dedotti. La motivazione non è apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria, e non si ravvisa alcun rilevante travisamento del materiale probatorio. Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici alla dichiarazione di responsabilità.
La Corte sottolinea che il ricorrente, in realtà, tenta di sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione autonoma di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili. Diversamente, la Corte diventerebbe l’ennesimo giudice del fatto, mentre anche dopo la legge n. 46/2006 essa resta giudice della motivazione. Richiamando Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015, la Corte ribadisce l’inammissibilità delle censure che investono la persuasività delle prove o sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.
Il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato: i giudici di merito lo hanno escluso in assenza di elementi positivamente valutabili. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 39566 del 16.02.2017 e Sez. III n. 44071 del 25.09.2014: dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza. Richiama inoltre Sez. III n. 28535 del 19.03.2014: il giudice può riferirsi solo agli elementi ritenuti decisivi, restando gli altri disattesi.
Il quarto motivo, relativo alla provvisionale a favore della parte civile, è dichiarato inammissibile: richiamando Sez. II n. 44859 del 17.10.2019, la Corte ricorda che tale statuizione è di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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