Patrocinio a spese dello Stato: nessun termine preclusivo per la documentazione (Cass. pen. Sez. IV n. 8304 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto dopo la presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice per il deposito della documentazione a sostegno dell’istanza, avendo il procedimento natura flessibile e preordinata ad assicurare l’obbligo costituzionale di difesa dei non abbienti. Il presupposto della “impossibilità” di produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione, perché la domanda di rilascio, presentata prima dell’istanza di ammissione, non abbia avuto risposta dall’autorità consolare ovvero il tempo per ottenerla risulti incompatibile con l’urgenza di assicurarsi la difesa di fiducia.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con cui, in precedenza, era stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’imputato, cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, affidandosi a un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 94 del d.P.R. n. 115 del 2002. Lamenta l’erronea valutazione sulla intempestività della richiesta inoltrata alla propria Ambasciata, l’assenza di redditi esteri autocertificata e l’invio della nuova richiesta all’indirizzo corretto, già versata in atti in fase di opposizione ma mai evasa dall’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il rilievo difensivo coglie nel segno quanto all’assenza di scadenze preclusive nel procedimento in esame.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento espresso da Sez. 4, n. 6529 del 09.01.2018, Berisa, Rv. 272180, secondo cui il procedimento di ammissione al beneficio non prevede termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali non solo dopo la presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il rigetto. Il medesimo principio è ribadito dai precedenti di Sez. 4, n. 20663 del 17.05.2022, Sannino, Rv. 283215, che qualifica come ordinatorio il termine eventualmente fissato dal giudice, e di Sez. 4, n. 17667 del 14.02.2019, Ciracì, Rv. 276086, che riconosce al giudice il potere-dovere di acquisire gli atti e i documenti del fascicolo del procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato.
Ne deriva che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione i documenti allegati in sede di opposizione, ossia la seconda istanza indirizzata all’Ambasciata all’indirizzo corretto.
Inoltre, il concetto di “impossibilità” di produrre l’attestazione consolare, su cui fa leva il provvedimento impugnato, è stato inteso dal Tribunale in senso estremamente rigido, in contrasto con il precedente di legittimità che va ribadito con convinzione: Sez. 4, n. 4166 del 19.10.2021, dep. 2022, Diawo Mamadu, Rv. 282607. Secondo tale pronuncia, il presupposto deve intendersi riferito ad ogni evenienza che impedisca l’allegazione, perché la domanda di rilascio, presentata prima dell’istanza di ammissione, non abbia avuto risposta dall’autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia.
Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, che valuterà in piena autonomia di giudizio attenendosi ai principi richiamati.
Nota della Redazione
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