Patteggiamento in appello preclude le questioni non dedotte con l’accordo (Cass. pen. Sez. V n. 37123 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ne consegue che non è consentito proporre con il ricorso per cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Il ricorso che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di associazione a delinquere dedita alla falsificazione e spendita di banconote contraffatte e per i reati-fine di cui all’art. 453 cod. pen., unificando le condotte in continuazione con quelle giudicate con una precedente sentenza divenuta irrevocabile. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2025, sulla base di quanto concordato dall’imputato con il pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena complessiva.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 453 cod. pen., per non avere il giudice di appello riqualificato le ipotesi contestate nella fattispecie di cui all’art. 455 cod. pen., ritenuta più aderente ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sia esperibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente aveva richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5 del 28/04/2000, secondo cui tale rimedio è ammesso contro la sentenza di patteggiamento, sostenendone l’estensione all’accordo raggiunto in appello.
Il Collegio ritiene la tesi non condivisibile. Osserva che non è consentito proporre, con il ricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non si limita a circoscrivere la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama Sez. III n. 51557 del 14/11/2023 e Sez. II n. 50062 del 16/11/2023. L’accordo delle parti implica dunque la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il principio è confermato da ulteriori precedenti citati: Sez. VI n. 41254 del 04/07/2019, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. Un. n. 19415 del 27/10/2022, sulla non deducibilità della prescrizione; Sez. I n. 944 del 23/10/2019, sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Sez. III n. 19983 del 09/06/2020, sulle censure inerenti al trattamento sanzionatorio ma non alla sua illegalità; Sez. IV n. 43980 del 26/10/2023, sulla mancata applicazione di pene sostitutive.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
Nota della Redazione
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