Patteggiamento nullo se proposto da difensore munito di procura da omonimo dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 36734 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la procura speciale e la nomina del difensore provengono da un soggetto omonimo dell’imputato, estraneo al processo. In tal caso manca la volontà dell’imputato di aderire al rito e la sentenza è affetta da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. La mancata allegazione degli atti a sostegno del ricorso non ne determina l’inammissibilità, spettando alla Corte l’esame degli atti processuali trasmessi dal giudice a quo. Il ricorso proposto oltre il termine ordinario è ammissibile quando si deduca una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di questa la decadenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Tempio Pausania applicava all’imputato la pena concordata tra le parti. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la nullità assoluta del provvedimento per radicale mancanza della propria volontà in ordine alla richiesta di patteggiamento.

La proposta era stata formulata da un difensore nominato con procura speciale rilasciata da un soggetto terzo, omonimo dell’imputato. Il ricorrente lamentava altresì la violazione del diritto di difesa, per essere rimasta priva di efficacia la revoca del difensore di fiducia e la nomina del nuovo difensore, provenendo entrambe dal predetto soggetto terzo. Il ricorso era proposto oltre il termine ordinario, con richiesta di restituzione in termini a seguito della conoscenza della sentenza tramite notifica dell’ordine di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dal P.G. per mancata allegazione della documentazione a sostegno. Il rilievo è respinto: trattandosi di questione processuale, incombe al giudice di legittimità l’esame degli atti processuali trasmessi dal giudice a quo.

Segue la questione preliminare della tempestività, essendo il ricorso pacificamente proposto dopo il termine ordinario. La Corte richiama il principio secondo cui, all’imputato non comparso che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con applicazione di pena concordata, non deve essere notificato l’estratto della sentenza (Sez. I n. 36665 del 18/09/2012). Nel caso concreto manca però il presupposto di tale esclusione, proprio per l’oggetto della deduzione del ricorrente.

Il ricorso tardivo è pertanto ammissibile in forza del principio per cui la restituzione in termini — attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza, assunto come non osservato per caso fortuito o forza maggiore — non è ammessa quando venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di questa la decadenza (Sez. IV n. 54036 del 23/10/2018).

Nel merito, dall’esame degli atti risulta depositata una dichiarazione con cui un soggetto omonimo diverso dall’imputato revocava ogni precedente mandato difensivo e nominava un nuovo difensore, rilasciandogli la procura speciale che dava luogo alla proposta di patteggiamento, depositata all’udienza e sulla quale si formava l’accordo.

L’imputato non risulta aver mai revocato il difensore di fiducia né nominato il nuovo difensore, e non risulta aver mai espresso la volontà di aderire al rito ex art. 444 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è dunque affetta da nullità, per essere stata pronunciata su proposta di un difensore privo di procura speciale e in mancanza della volontà dell’imputato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania, in diversa composizione, per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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