Continuazione e recidiva qualificata senza reformatio in peius per reato satellite improcedibile (Cass. pen. Sez. II n. 36738 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appello del solo imputato e di dichiarata improcedibilità di un reato satellite già unificato per continuazione, la mancata riduzione della pena complessiva non integra violazione del divieto di reformatio in peius ove sia applicata la recidiva qualificata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’aumento per la continuazione, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato più grave e va riferito all’aumento complessivo, non alla misura dei singoli aumenti successivi al primo. Il principio speciale prevale sul comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. quando il giudice di primo grado abbia calcolato l’aumento nella misura legale minima di un terzo della pena base.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, adita dall’appello del solo imputato, dichiara improcedibile per difetto di querela un reato satellite (capo 3) e conferma il trattamento sanzionatorio già determinato dal primo giudice per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte territoriale motiva la pena invariata rilevando l’errore in diritto del primo giudice, che aveva applicato un unico aumento di tre mesi per i distinti reati satelliti, in violazione del minimo di un terzo imposto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. in presenza di recidiva qualificata.

L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.: la Corte avrebbe irrogato in appello una pena identica a quella di primo grado pur avendo dichiarato improcedibile uno dei reati satellite, facendo prevalere la disciplina della continuazione sul divieto di reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato infondato in diritto, ancorché non in maniera manifesta. La Corte richiama anzitutto il quadro processuale: ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando appellante è il solo imputato il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità; il successivo comma 4 prevede che, se è accolto l’appello relativo a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva è corrispondentemente diminuita.

Il Collegio ritiene corretta la decisione territoriale, che ha fatto buon governo degli insegnamenti di legittimità. Ove sia riconosciuta e applicata la recidiva qualificata del quarto comma dell’art. 99 cod. pen., in caso di assoluzione o improcedibilità in appello per uno dei reati satellite già posti in continuazione, la mancata corrispondente diminuzione della pena non viola il divieto di reformatio in peius. La pena per i reati satellite, considerata anche nel complesso e non necessariamente per ciascuno di essi, non può comunque essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria (Sez. 4 n. 12150 del 24.03.2021; Sez. 2 n. 31798 del 04.07.2018).

L’aumento non inferiore a un terzo previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 31669 del 23.06.2016. Ne consegue che la pena inflitta dal primo giudice, cumulativamente per i tre reati satellite, sarebbe stata la medesima anche qualora i reati satellite fossero stati due o uno solo. L’aumento di un terzo deve quindi rimanere immutato, indipendentemente dal numero dei reati satellite residui.

Il Collegio esclude infine il contrasto con il diverso orientamento espresso da Sez. 6 n. 29659 del 11.05.2022, nel solco di Sez. Un. n. 7578 del 17.12.2020. Non si tratta di neutralizzare con improprie forme di compensazione l’errore del primo giudice non devoluto in appello, ma di valorizzare la disciplina speciale dettata dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. rispetto al principio generale del comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., allorquando il giudice di primo grado abbia calcolato l’aumento nella misura legale minima di un terzo della pena base. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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