Patteggiamento, patteggiamento e pena illegale: annullato l’accordo (Cass. pen. Sez. VI n. 29133 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto e la legalità della pena concordata. È illegale la pena che, in caso di continuazione, non risulti superiore, anche di poco, al minimo edittale, poiché in tal modo non è dato evincere che il giudice abbia valutato la congruità dell’aumento. L’annullamento per pena illegale travolge l’intero accordo raggiunto dalle parti, non potendosi limitare alla sola determinazione della sanzione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa per il delitto di cessione continuata di cocaina, con riconoscimento della recidiva reiterata e specifica e contestazione ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Sostituta Procuratrice generale presso la Corte di appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione dell’aumento per la continuazione e per l’omessa motivazione sulla derubricazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. La difesa chiedeva dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, in subordine limitando l’annullamento alla sola determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ammette il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena. Ne deriva l’obbligo del giudice di verificare anzitutto la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, con argomenti privi di vizi logici, specie quando l’accordo tra le parti si discosti dall’imputazione originaria, e poi la legalità della pena concordata.

Nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente applicato la pena dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del comma 1 oggetto dell’imputazione, in assenza di qualsiasi motivazione, pur succinta, sulla ritenuta lieve entità del fatto. Dall’altro lato, non ha provveduto all’aumento per la continuazione interna contestata, rendendo la pena illegale.

La Corte richiama il principio per cui, in caso di applicazione della continuazione, la pena complessiva deve risultare, anche di poco, superiore al minimo edittale, così da evidenziare che il giudice ha valutato conformità a legge e congruità della pena concordata, tenuto conto dell’aumento. Un aumento rapportato al numero dei reati satellite e inferiore a tale soglia integra pena illegale per violazione del limite minimo dell’art. 81 cod. pen. Il giudice è inoltre tenuto a calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, anche nella sentenza di patteggiamento.

Da tali argomenti consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che travolge l’intero accordo raggiunto dalle parti, con restituzione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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