Utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. 2 n. 3206 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. Ne consegue che non è deducibile, nel giudizio abbreviato, la violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna emessa dal Gup del Tribunale di Lecce per molteplici episodi di truffa ai danni dell’INPS, realizzati attraverso una società definita “solo sulla carta” e l’utilizzo di un prestanome.

Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva tre motivi: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due soggetti che, all’epoca dell’escussione, avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie della persona sottoposta ad indagini; l’erronea attribuzione alla ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società; il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento di Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti nel corso delle indagini preliminari. Il principio affermato restringe l’ambito applicativo della sanzione di inutilizzabilità nel giudizio abbreviato: la violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato, a meno che non si configuri una violazione di una regola contenutistica o di una regola procedimentale espressiva di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, muovendo da un presupposto indimostrato. La Corte ha valorizzato gli elementi fattuali indicati dai giudici di merito: la costituzione della società quale strumento per perpetrare la truffa, la ricerca di un soggetto in difficoltà da utilizzare come prestanome e la gestione dei rapporti con il consulente del lavoro, oltre allo spostamento di lavoratori tra le aziende della ricorrente. Elementi ritenuti sufficienti a individuare nella ricorrente il dominus e l’effettivo amministratore della società.

In relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata esente da manifesta illogicità e quindi insindacabile in cassazione, richiamando il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi. La doglianza relativa alla valorizzazione negativa della protesta di innocenza è stata definita “eccentrica”, non risultando alcun espresso richiamo in sentenza a tale circostanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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