Pattern di Brugada giustifica inidoneità al servizio militare (Cons. Stato n. 8962 del 09.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione medica militare sull’idoneità al servizio incondizionato costituisce discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria. L’idoneità militare non si risolve nella mera assenza di patologie, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica rapportata all’impiego effettivo. Il pattern di Brugada di tipo I, pur non integrando la sindrome conclamata, può fondare la dichiarazione di non idoneità quando è ritenuto indice di fragilità elettrofisiologica cardiaca incompatibile con i fattori di aggravio del servizio militare. La direttiva tecnica di cui al d.m. 4 giugno 2014 non è tassativa per il personale in servizio e consente il ricorso all’analogia o all’equivalenza. Le certificazioni e i pareri di parte non vincolano l’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo frequentatore del secondo anno di corso della Scuola Marescialli, durante una marcia di circa quattro ore e mezza accusava un episodio presincopale con cefalea e vomito. Ricoverato e sottoposto ad accertamenti strumentali e specialistici, veniva dimesso con diagnosi di pattern di Brugada; successivi controlli aritmologici confermavano la condizione, con basso profilo di rischio aritmico e assenza di cardiopatia strutturale.

La Sanità militare, culminata nella Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma, dichiarava il militare non idoneo al servizio di istituto nell’Arma dei carabinieri, con collocamento in congedo assoluto e idoneità al transito ai ruoli civili. Il TAR Toscana respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, chiedendo anche la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010, che impone l’idoneità al servizio militare incondizionato, e l’art. 582 del regolamento, che annovera tra le cause di inidoneità anche le mere “imperfezioni” e le anomalie del sistema specifico di conduzione. Osserva che la direttiva tecnica del d.m. 4 giugno 2014 vale come guida di orientamento per il personale in servizio e ammette, per le patologie non elencate, il criterio dell’analogia o dell’equivalenza.

Il Collegio individua il thema decidendum non nella condizione sanitaria, pacifica nel suo nucleo (presenza del pattern di Brugada di tipo I), ma nel giudizio altamente discrezionale sul “se” tale condizione consenta l’impiego nell’Arma. La nota tecnica della Commissione di seconda istanza qualifica il pattern come locus minoris resistentiae dell’apparato cardiaco, astrattamente idoneo a esporre il soggetto a gravi eventi; la valutazione è pertanto cautelativa e non illogica.

Le attestazioni di idoneità sportiva e le consulenze di parte non rovesciano il giudizio, perché non considerano il fattore di aggravio fisico e psichico proprio del servizio militare. Richiamando la Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e i precedenti di Sez. IV n. 1137 del 2020, la Sezione esamina direttamente i motivi di primo grado, che perimetrano l’appello ex art. 104 c.p.a..

La Corte ritiene di poter prescindere dalla verificazione già disposta e non eseguita, poiché non si controverte sulla condizione sanitaria ma sulla compatibilità di questa con l’impiego. Ribadita la sindacabilità del giudizio medico solo per i vizi indicati, e non riscontrati, respinge l’appello e liquida le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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