Quietanza e confessione stragiudiziale: l’onere di impugnazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. 2 n. 22508 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza, il cui rilascio non è soggetto a forme particolari, può essere contenuta in qualsiasi scrittura che attesti univocamente l’adempimento dell’obbligazione, l’ammontare della somma pagata e il titolo del pagamento, purché provenga dal creditore che l’abbia sottoscritta. Tale dichiarazione ha la natura di confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento e, come tale, può essere superata solo dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta di non aver corrisposto la somma quietanzata. La revoca della quietanza per errore di fatto richiede che il creditore dimostri non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che essa dipenda da un’erronea rappresentazione del fatto, non essendo sufficiente la prova testimoniale della mera non rispondenza al vero di quanto dichiarato. In tema di condanna alle spese, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio di soccombenza, che opera solo per la parte interamente vittoriosa, esulando ogni valutazione sulla compensazione e sulla quantificazione.

Il Fatto

Un imprenditore edile otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per il saldo del corrispettivo di lavori di ristrutturazione, sulla base di una fattura di euro 12.375,00. Il committente proponeva opposizione, deducendo che la somma era già stata corrisposta, come risultava dalla dicitura “Eccovi fattura relativa all’acconto ricevuto” riportata sulla stessa fattura sottoscritta dal creditore.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la pronuncia, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo la fattura quietanzata per l’intero importo. Avverso tale decisione l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2702, 2732 e 2733 c.c., perché la censura, sotto l’apparente violazione di legge, mirava a ottenere una diversa interpretazione del documento, già oggetto di motivato apprezzamento da parte del giudice di merito.

I giudici di legittimità hanno confermato il principio che la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale, è superabile solo dalla confessione giudiziale del debitore che ammetta di non aver pagato, poiché l’art. 2726 c.c. limita la prova per testimoni e presunzioni quanto al fatto del pagamento.

Quanto alla revoca per errore di fatto, la Corte ha richiamato il principio per cui il creditore deve allegare e provare anche il vizio d’origine della dichiarazione confessoria, dimostrando le circostanze che lo indussero a ritenere vero il fatto dichiarato; nella specie, tale prova non era mai stata articolata e le dichiarazioni rese dal debitore in sede di interpello non risultavano idonee a superare la valenza di quietanza del documento.

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché il pagamento effettuato dal creditore a mezzo assegno bancario, quale titolo astratto, non era di per sé indicativo della causale; essendo stato il creditore a dedurre che quel versamento si riferisse all’acconto sui lavori, su di lui gravava l’onere di dimostrare l’imputazione del pagamento al rapporto causale dedotto. La condotta inerte del debitore successiva alle diffide è stata qualificata come contegno “neutro”, non dimostrativo dell’omesso pagamento.

Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il sindacato di legittimità in tema di spese è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, che riguarda solo la parte interamente vittoriosa, mentre la valutazione della compensazione e la quantificazione restano al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2726 c.c.

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