Caducazione della rivalsa per addizionale provinciale all’accisa dopo declaratoria di incostituzionalità (Cass. civ. Sez. 3 n. 19220 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 511/1988, con effetti ex tunc, determina la caducazione della causa giustificatrice del pagamento effettuato dall’utente al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa per l’addizionale provinciale all’accisa. Ne consegue che il pagamento diviene privo di titolo, configurandosi un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., direttamente azionabile dal consumatore finale nei confronti del fornitore, indipendentemente dalla natura del rapporto, orizzontale o verticale. Il limite dei rapporti esauriti non opera quando sia in corso un giudizio di ripetizione promosso dall’utente. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso che ripropone questioni assorbite nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una società di costruzioni conveniva in giudizio il fornitore di energia elettrica, chiedendo la ripetizione della somma versata a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per gli anni 2010-2012. L’attrice sosteneva che il pagamento fosse indebito perché la norma istitutiva del tributo, l’art. 6 d.l. n. 511/1988, contrastava con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con la Direttiva 2008/118/CE, che vieta imposte indirette prive di finalità specifica.

Il Tribunale di Roma, disapplicando la norma interna, accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, condannava invece l’utente alla restituzione delle somme percepite, ritenendo che la direttiva non potesse essere disapplicata nei rapporti tra privati. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ma per una ragione giuridica parzialmente diversa da quella dedotta, rilevabile d’ufficio ai sensi del principio iura novit curia. Il decisivo elemento sopravvenuto è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 511/1988, espungendo dall’ordinamento la norma che costituiva il presupposto legale dell’addizionale.

La declaratoria di incostituzionalità, operando con effetti ex tunc, determina la caducazione della causa giustificatrice del versamento effettuato dall’utente al fornitore a titolo di rivalsa. Il pagamento resta così privo di titolo ab origine, obbligando il fornitore alla restituzione ex art. 2033 c.c., senza che rilevi la natura orizzontale del rapporto tra privati. La Suprema Corte ha richiamato sul punto i propri precedenti resi in fattispecie sovrapponibili, sia per ricorsi di utenti sia per ricorsi di fornitori.

La Corte ha inoltre respinto le eccezioni della società fornitrice. Quanto alla dedotta esistenza di un rapporto esaurito, l’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità incontra il solo limite dei rapporti definiti con sentenza passata in giudicato o per i quali sia maturata decadenza o prescrizione: la pendenza del giudizio di ripetizione impedisce di considerare esaurito il rapporto obbligatorio. Quanto all’asserita sussistenza di un titolo contrattuale autonomo, l’addizionale non è una componente libera del prezzo ma un tributo obbligatorio che il fornitore è tenuto a traslare sull’utente: venuta meno retroattivamente la norma tributaria, crolla anche la legittimità della rivalsa.

Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Esso costituiva un non motivo, in quanto riproponeva ai sensi dell’art. 346 c.p.c. questioni già dedotte nei gradi di merito e rimaste assorbite, senza articolare una autonoma censura di legittimità. In ogni caso, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’impossibilità di attribuire efficacia alla direttiva nei rapporti tra privati, limitandosi a contestare profili attinenti all’atto di appello: profili del tutto estranei alla base giuridica della decisione.

In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda di ripetizione alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6 d.l. n. 511/1988.

Nota della Redazione

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