Presunzioni semplici, omesso esame e onere della prova nella manomissione del misuratore (Cass. civ. Sez. 3 n. 21759 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è ammissibile in cassazione esclusivamente come vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, pur avendo qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, ne abbia comunque negato valore probatorio o viceversa, ovvero quando abbia attribuito valore probatorio a indizi che egli stesso abbia definito carenti. È invece inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica, attenendo tale critica al merito. Il giudice di merito gode di autonomia nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, dovendo rispettare il solo canone della ragionevole probabilità secondo l’id quod plerumque accidit, senza che sia richiesta una certezza assoluta. In caso di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Il Fatto
A seguito di una verifica tecnica, la società fornitrice di energia elettrica accertava la manomissione del misuratore installato presso l’utenza della convenuta, rilevando il segnale di allarme sul display e segni di alterazione della sigillatura. Il contratto di somministrazione veniva risolto per grave inadempimento e la società agiva in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dell’energia prelevata e non registrata, ricostruito su base presuntiva per il periodo anteriore alla verifica. La domanda veniva accolta in primo grado e la sentenza era confermata dalla Corte d’appello, che rigettava l’appello della convenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità o l’infondatezza. In relazione al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 2729, comma primo, cod. civ., ha ribadito che il controllo sulla corretta applicazione delle regole in materia di presunzioni semplici è consentito solo nei limiti del vizio di sussunzione. È inammissibile la critica che, come nel caso di specie, ipotizzi la mera equivocità degli indizi – segnale di allarme, sottoregistrazione dei consumi e non integrità della sigillatura – prospettando una diversa e alternativa spiegazione dei fatti, quando il giudice di merito abbia già escluso con motivazione non censurabile l’ipotesi, rimasta indimostrata, del malfunzionamento.
Quanto al secondo e al quarto motivo, entrambi dedotti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’operatività della preclusione della doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La Corte d’appello ha infatti confermato la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostando alla conformità l’eventuale aggiunta di argomenti ulteriori a sostegno della statuizione già assunta. La ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento ai medesimi fatti.
Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato ritenuto infondato, trattandosi in realtà di una questione di interpretazione della domanda. La Corte ha richiamato il principio per cui va tenuta distinta l’ipotesi di omesso esame di una domanda, che integra un vizio processuale, da quella di censura dell’interpretazione data dal giudice di merito, che costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito e sindacabile in legittimità solo sotto il profilo della correttezza della motivazione.
Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato infine dichiarato inammissibile: la ricorrente, sotto l’apparente deduzione di un error in procedendo, sollecitava un riesame del fatto in ordine alla ricostruzione dei consumi. Il giudice di secondo grado aveva fondato la decisione su criteri presuntivi e predeterminati e, quanto alla decorrenza della sottoregistrazione, aveva correttamente posto a carico dell’utente l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando l’erroneità e l’inattendibilità del conteggio, prova che nella specie era rimasta generica.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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