Il disconoscimento tardivo della scrittura privata non è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 2673 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato disconoscimento della scrittura privata nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione comporta il riconoscimento tacito della stessa, con conseguente decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscerla. La tardività del disconoscimento non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura, quale parte interessata, non essendo le relative previsioni poste a tutela di un interesse generale. Il giudice di merito che rilevi d’ufficio la tardività del disconoscimento viola il principio della domanda e la sentenza è cassata con rinvio.
Il Fatto
Una società di vigilanza conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace una cliente, chiedendone la condanna al pagamento della penale prevista da un contratto di vigilanza che la convenuta non aveva eseguito. La convenuta si costituiva, contestando l’effettiva esecuzione del servizio e disconoscendo il contratto solo a verbale della prima udienza. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e, su appello della soccombente, il Tribunale rigettava l’impugnazione, ritenendo il disconoscimento tardivo perché non effettuato nella comparsa di risposta e rilevando d’ufficio tale tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la tardività del disconoscimento.
La Suprema Corte richiama il principio per cui il riconoscimento tacito della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. per il caso in cui il disconoscimento non sia eseguito nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, comporta una decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa.
Da tale natura sostanziale la Corte fa discendere la conseguenza che la tardività del disconoscimento non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura, quale parte interessata, non essendo le previsioni poste a tutela di un qualche interesse generale. A sostegno vengono citati numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 15676/2020 e Cass. n. 9690/2023.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la tardività del disconoscimento è stata rilevata dal Tribunale d’ufficio, al fine di rigettare il motivo di appello con il quale la ricorrente lamentava che il Giudice di Pace non avesse considerato il suo disconoscimento della sottoscrizione. La Corte ritiene quindi fondato il motivo, poiché il giudice del merito non poteva supplire all’eccezione che la società attrice non aveva sollevato.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi: il primo perde rilevanza decisoria, mentre il terzo e il quarto involgono questioni che dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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