Pay-back dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 15542 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione della pendenza debitoria relativa al pay-back sanitario per effetto di una disciplina normativa successiva fa venir meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue all’inequivocabile manifestazione di volontà della parte di non coltivare più la pretesa annullatoria. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese processuali. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito dei provvedimenti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio le determinazioni regionali relative al pay-back per l’acquisto di dispositivi medici, adottate in attuazione del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022. Il ricorso investiva il decreto del Direttore della Direzione centrale salute della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e i numerosi atti presupposti, tra cui le certificazioni aziendali dei dati di spesa per gli anni 2015-2018. Impugnati erano anche gli atti già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tra cui il decreto ministeriale del 6.10.2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano.

Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate. Nelle more del giudizio, la società depositava istanza di sospensione cautelare, accolta con ordinanza non appellata. In vista dell’udienza dell’11 settembre 2026, la parte ricorrente depositava una nota con cui rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non investe il merito delle determinazioni sul pay-back, ma si esaurisce sul piano processuale. Il Giudice rileva che la parte ricorrente ha depositato, il 2 luglio 2026, una nota con cui ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione della definizione della pendenza debitoria.

Tale definizione deriva dalla sopravvenuta disciplina normativa recata dall’art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. La norma interviene sulla materia del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e incide direttamente sulla posizione giuridica della società fornitrice.

Il Collegio qualifica la nota come inequivocabile manifestazione di volontà della parte di non coltivare più la pretesa annullatoria. Da ciò consegue, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul piano delle spese, la pronuncia intervenuta in rito giustifica la compensazione tra le parti. Il Tribunale dichiara quindi improcedibile il ricorso e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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