Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere l’astreinte, ma nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3372 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il creditore può ottenere l’esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della carta elettronica del docente, ma non anche la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., atteso che la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale e non un corrispettivo di natura patrimoniale, con la conseguenza che la relativa domanda si palesa manifestamente iniqua e va respinta. L’amministrazione è tenuta ad ottemperare nel termine di novanta giorni, decorso il quale è nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1735/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della c.d. penalità di mora, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 13 luglio 2024, sicché il ricorso risultava proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
an e il quantum del credito, sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma complessiva di € 2.000,00, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne ha escluso l’accoglimento, ritenendola manifestamente iniqua. La natura della carta del docente, quale contributo per l’aggiornamento e la formazione e non quale corrispettivo, ha indotto il giudice a ritenere non applicabile il meccanismo dell’astreinte, calibrato sulla funzione coercitiva al pagamento di somme di denaro.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine di novanta giorni, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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