Oppioidi e patente: la CML valuta la terapia stabile nel caso concreto (TAR Toscana n. 1357 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione Medica Locale di inidoneità alla guida è inattendibile quando si fonda sulla sola assunzione di un principio attivo, senza circoscrivere la posizione del singolo alla luce delle modalità di somministrazione, della stabilità del dosaggio e degli esiti degli accertamenti richiesti dalla stessa Commissione. La buprenorfina ammette somministrazioni e dosaggi diversi, con effetti qualificabili come analgesici o stupefacenti, sicché la qualificazione astratta del farmaco non esaurisce la discrezionalità tecnica. Il foglio illustrativo richiamato dall’Amministrazione esclude limitazioni generali per i pazienti stabilizzati a dosi specifiche in assenza dei sintomi indicati. L’associazione con altre sostanze ad azione centrale non può essere valutata in via autonoma se manca la preventiva delibazione dei profili di base. Ne consegue l’annullamento del verbale, con salvezza della riedizione della discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente, chiedeva il rinnovo della patente di guida speciale AB. La Commissione Medica Locale presso l’Azienda USL di Firenze, U.O. Medicina Legale, esprimeva giudizio di non idoneità per “documentato trattamento antalgico con buprenorfina”. Il ricorrente impugnava il verbale, deducendo contraddittorietà, carenza istruttoria e motivazionale: il medesimo trattamento non era stato ritenuto ostativo nel 2018 e il certificato specialistico escludeva incidenza sulla capacità di guida nel dosaggio assunto per via transdermica.
Il TAR accoglieva la domanda cautelare ai soli fini del riesame. La Commissione, in diversa composizione, sottoponeva il ricorrente a nuova valutazione e confermava la non idoneità, richiamando l’art. 119, comma 5, D. Lgs. n. 285/1992 e il punto F1 dell’Allegato III al D. Lgs. n. 59/2011, per assunzione di oppioidi associati a duloxetina e pregabalin. Avverso tale accertamento il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che il nuovo giudizio medico sostituisce il precedente, costituendo nuovo esercizio della discrezionalità tecnica. Il ricorso principale è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e la controversia si concentra sui motivi aggiunti.
Nel merito, la relazione specialistica depositata dal ricorrente evidenzia che la buprenorfina presenta modalità di somministrazione e dosaggi differenti, risultando analgesica o stupefacente a seconda dei casi. Il ricorrente assume il farmaco mediante cerotto transdermico, cioè nella modalità meno invasiva.
Il Collegio valorizza il contrasto interno alla documentazione dell’Azienda USL. La relazione richiama il foglio illustrativo per affermare che la buprenorfina può compromettere la sicurezza stradale, soprattutto in associazione con altre sostanze ad azione centrale. Lo stesso foglio, però, precisa che i pazienti stabilizzati a dosi specifiche non sono necessariamente soggetti a limitazioni in assenza dei sintomi indicati, e che con dose stabile “una restrizione generale non è necessaria”. Il ricorrente assume il farmaco stabilmente dal 2018.
La Commissione, inoltre, aveva richiesto un test di reazione agli stimoli semplici e non si è soffermata sull’esito, che attesta requisiti psicofisici sufficienti. Il percorso valutativo risulta quindi lacunoso su quattro profili: la valenza analgesica o stupefacente della somministrazione transdermica; l’incidenza dell’assunzione stabile sulle controindicazioni alla guida; la conseguente specificazione del profilo legato all’associazione con duloxetina e pregabalin e ai relativi dosaggi; la considerazione degli accertamenti richiesti.
Esclusa la necessità di disporre consulenza tecnica, il giudizio della Commissione è dichiarato inattendibile perché non effettuato alla luce di tali dati di partenza. I motivi aggiunti sono accolti e il verbale annullato, con salvezza della riedizione della discrezionalità tecnica secondo i criteri indicati in motivazione. Le spese sono compensate per le peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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