L’istanza di sanatoria postuma non sospende il giudizio sull’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 315 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una istanza di sanatoria edilizia postuma non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto sulla sua efficacia; essa pertanto non integra l’ipotesi eccezionale che consente il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. L’ingiunzione demolitoria è sufficientemente motivata quando contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’esatta individuazione delle norme violate, non essendo necessaria una motivazione particolare sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa. Le contestazioni sulla datazione, consistenza e precarietà dei manufatti, se generiche e indimostrate, non valgono a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti di ripulsa risalenti al 2008 e dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune nel 2022, con contestuale preavviso di sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. A sostegno ha dedotto tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e sull’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità.

Il Comune e la Soprintendenza si sono costituiti per resistere. In sede cautelare il TAR ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati. La trattazione ha subito diversi rinvii su richiesta del ricorrente, che in data 07.02.2025 ha chiesto un ulteriore differimento per la sopravvenuta presentazione di una istanza di sanatoria fondata sul D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. Non ravvisa l’ipotesi eccezionale richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: la presentazione di una sanatoria postuma, come chiarito dalla giurisprudenza, non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo sulla efficacia della stessa. A sostegno richiama Cons. Stato n. 1186 del 12.02.2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 7680 del 2023. A ciò si aggiungono la vetustà del fascicolo e l’analogo differimento già accordato in vista della precedente udienza.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ingiunzione demolitoria è sufficientemente motivata, contenendo la descrizione specifica delle opere e l’esatta individuazione delle norme violate. Quanto all’affidamento, il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. Viene citata la pronuncia della Sezione n. 1826 del 18.05.2020 e, per il tramite di TAR Campania, Napoli, n. 6044 del 03.10.2022, il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 17.10.2017: l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa e l’ordinamento tutela solo l’affidamento incolpevole, non l’attività del costruttore contra legem.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Le contestazioni sulla datazione e consistenza dei manufatti, nonché sulla asserita precarietà o facile amovibilità, sono generiche e indimostrate e non confutano gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali.

Il terzo motivo è infondato sotto duplice profilo. Le censure sono anzitutto tardive, perché rivolte contro provvedimenti ormai definitivi e incontrovertibili, quali gli atti di ripulsa e i pareri contrari al rilascio del titolo paesaggistico. Nel merito, si risolvono in contestazioni generiche e prive di supporto probatorio. Le doglianze sul preavviso di sanzione non inficiano la legittimità dell’ordine di demolizione e possono al più rilevare nella successiva fase esecutiva. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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