Pluriclassi nella scuola primaria: facoltà eccezionale e motivazione sintetica (TAR Lombardia n. 1309 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pluriclasse nella scuola primaria costituisce un’eccezione alla regola delle classi ordinarie ed è rimessa a una facoltà dell’amministrazione scolastica, non a un obbligo. Il d.P.R. n. 81/2009, all’art. 10, fissa soltanto i limiti numerici minimi e massimi (8 e 18 alunni) e non i casi in cui la pluriclasse può essere autorizzata: ne deriva che la scelta di non costituirla non richiede una motivazione rinforzata. La decisione di non assegnare il personale necessario integra un atto di macro-organizzazione, soggetto a un onere motivazionale sintetico e a un sindacato giurisdizionale limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere. L’istituzione della pluriclasse, ove pure ammessa, deve invece essere congruamente motivata in presenza delle caratteristiche geo-morfologiche e delle condizioni di disagio considerate dall’art. 2 del medesimo regolamento.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha determinato la dotazione organica delle scuole della provincia per l’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui non consente la formazione della pluriclasse nel plesso locale, e la comunicazione con cui la dirigente dell’istituto comprensivo ha reso nota la mancata autorizzazione.
Il Comune deduce eccesso di potere per contraddittorietà, carenza istruttoria e irragionevolezza: il plesso contava nove iscritti, con previsione di crescita; il territorio sarebbe assimilabile ai comuni montani; il trasporto degli alunni verso il plesso vicino sarebbe impraticabile; il finanziamento per l’edilizia scolastica ottenuto sarebbe contraddetto dalla chiusura. La domanda cautelare viene respinta in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dai profili di inammissibilità e improcedibilità, in applicazione del principio della ragione più liquida, e rigetta nel merito. La decisione impugnata ha valenza annuale: le dotazioni organiche sono definite annualmente e le determinazioni sulla formazione delle classi non pregiudicano valutazioni diverse per gli anni successivi.
Il punto centrale è il rapporto tra regola ed eccezione. L’art. 10 del d.P.R. n. 81/2009 stabilisce che le classi sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15, mentre le pluriclassi richiedono da 8 a 18 alunni. La norma non disciplina i presupposti dell’autorizzazione, sicché la pluriclasse resta un’eccezione. L’amministrazione non deve quindi un particolare sforzo argomentativo quando nega l’attivazione: è semmai l’esercizio della facoltà di istituirla a richiedere congrua motivazione.
La Corte qualifica il provvedimento come atto di natura organizzatoria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, osserva che la motivazione può essere sintetica e per relationem, tale da far comprendere come logico e congruente il nuovo assetto. Il sindacato resta circoscritto al travisamento del fatto e all’abnormità manifesta, non potendosi sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.
Nel caso concreto il richiamo alla carenza di alunni e alle esigenze di razionalizzazione delle risorse è ritenuto sufficiente. Quanto alle condizioni territoriali, il Comune non ha provato la qualità di comune montano né l’appartenenza alle altre realtà contemplate dall’art. 8, con conseguente inapplicabilità delle deroghe. Non emergono nemmeno i presupposti di assoluta necessità richiesti dalle istruzioni ministeriali, che non determinano alcun autovincolo; la distanza tra i due plessi è breve e i collegamenti agevoli, e la frequenza scolastica degli alunni trasferiti è risultata regolare.
Il secondo motivo è infondato: il finanziamento per l’edilizia scolastica deriva da decisioni autonome e non è incompatibile con la chiusura annuale del plesso. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.