Payback dispositivi medici: adesione al 25% e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 15353 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, con il versamento della quota del 25 per cento degli importi addebitati, fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il deposito, da parte della Regione, della documentazione attestante l’avvenuto versamento. In difetto, il venire meno del potere di pronuncia nel merito discende comunque dall’estinzione dell’obbligazione e dalla preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

Il Fatto

La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto regionale di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e regionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del 6.7.2022 e le determinazioni aziendali di certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti depositati il 22 luglio 2025 impugnava anche il successivo decreto regionale di ripiano.

Con nota depositata il 9 luglio 2026 la ricorrente deduceva di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, e di aver versato il 25 per cento di quanto addebitato. Dichiarava quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedeva che fosse dato atto della cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente il testo dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025: per gli anni 2015-2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le Regioni accertano il versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, “determinando la cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese.

Il Tribunale rileva un ostacolo procedurale: la Regione non ha depositato la documentazione che la norma le imponeva di versare in atti. Manca quindi il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dalla disposizione.

Tale rilievo non impedisce però la definizione del giudizio. Il Collegio ritiene che quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente sia idoneo a determinare il venir meno del proprio potere di pronunciarsi nel merito. La norma, infatti, collega all’integrale versamento l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi.

Il percorso argomentativo distingue la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il meccanismo dell’art. 7 consente di conseguire un bene della vita diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato: non l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento, ma l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Questo mutamento dell’interesse sostanziale giustifica la diversa qualificazione della sopravvenienza.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. La decisione viene assunta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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