Termini perentori VIA e inerzia della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Molise n. 279 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori anche per i progetti attuativi del PNIEC affidati alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. I criteri di priorità dettati dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non derogano né sospendono tali termini, in mancanza di una predeterminazione normativa della soglia di potenza. L’inerzia serbata sull’istanza di VIA integra silenzio inadempimento, con obbligo di provvedere e attivazione del potere sostitutivo. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 consegue in via automatica al ritardo ed è azionabile con il ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 15 dicembre 2022 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006, per un impianto eolico da 48 MW da realizzarsi in due Comuni molisani. Il MASE dichiarava la procedibilità dell’istanza il 17 maggio 2023 e avviava la consultazione pubblica. Dopo la conferenza di servizi del 7 dicembre 2023 e una nuova pubblicazione del 12 dicembre 2023, il procedimento si arrestava.
Il sollecito trasmesso nel novembre 2024 restava senza esito. La società proponeva quindi ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e art. 2 legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del silenzio inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, il rimborso dei diritti di istruttoria e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla ricevibilità, poiché l’ultima pubblicazione risale al 12 dicembre 2023 e il procedimento doveva chiudersi entro 160 giorni, il ricorso notificato il 10 marzo 2025 è tempestivo. Quanto al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, il provvedimento di VIA è rimesso alla co-decisione dei due Ministeri; l’azione contro il silenzio va quindi rivolta a tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale, secondo il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4245/2002 e ribadito da TAR Molise n. 175/2024.
Nel merito, la difesa erariale sosteneva che per i progetti PNRR-PNIEC non esisterebbe alcun termine perentorio e che i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 imporrebbero la postergazione dei progetti di minor potenza. L’argomento non è condiviso. Il chiaro tenore dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 qualifica perentori tutti i termini del procedimento. I criteri di priorità non hanno efficacia derogatoria o sospensiva, non essendo predeterminata alcuna soglia di potenza, come osservato da TAR Campania-Napoli n. 2204/2024.
Il Collegio ripercorre l’articolazione dei termini: dalla pubblicazione dell’avviso decorrono quelli per consultazione, valutazione e adozione del provvedimento; la Commissione si esprime entro 130 giorni predisponendo lo schema; il MASE adotta il provvedimento entro i successivi 30. Il procedimento doveva quindi concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del 12 dicembre 2023. L’istruttoria è invece ancora ferma alla fase preistruttoria, senza alcun atto di sospensione.
Né il numero elevato dei procedimenti pendenti giustifica l’inerzia, trattandosi di mera questione organizzativa interna. L’argomento è ribadito richiamando TAR Lazio, Sez. III, n. 668/2025, secondo cui la norma sui criteri di priorità non può legittimare il mancato rispetto dei termini perentori, pena una interpretatio abrogans delle previsioni procedimentali.
Accolto il primo motivo, il Collegio assegna al MASE 90 giorni per provvedere e ordina, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento del titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6503/2025, la valutazione dovrà avvenire in priorità rispetto a una quota dei procedimenti non prioritari. È respinto il secondo motivo, perché il procedimento unico resta assorbito dalla definizione della VIA. Accolta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificata in € 12.211,8, quale indennizzo da ritardo automatico, mentre la domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazione e prova.
Nota della Redazione
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