Revoca dell’autorizzazione rifiuti e mancato adeguamento alla diffida (TAR Lombardia n. 3140 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, consegue al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida. È sufficiente l’inosservanza anche di una sola prescrizione, non essendo richiesta la reiterazione delle violazioni né una loro autonoma valutazione di gravità. Il giudizio di proporzionalità della misura, in presenza di previa diffida, è compiuto in via implicita dal legislatore. Una volta consolidatasi la legittimità dell’atto di diffida non impugnato, non sono più contestabili in sede di revoca l’attinenza o la fondatezza delle violazioni ivi ravvisate.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva da anni un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, autorizzato dalla Provincia. A seguito di sopralluoghi di ARPA Lombardia, le veniva prescritto di eliminare diverse difformità rispetto all’autorizzazione, con un atto di diffida. Esperito il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, la Provincia adottava la revoca dell’autorizzazione e l’archiviazione dell’istanza di rinnovo, ravvisando la mancata ottemperanza ad alcune prescrizioni della diffida. La società impugnava quegli atti e, con motivi aggiunti, anche il successivo provvedimento di diffida e sospensione dell’attività, adottato su impulso della polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. L’atto di diffida, dotato di autonomia lesiva, non è stato impugnato: la sua legittimità si è consolidata e non possono più contestarsi in questa sede l’attinenza e la fondatezza delle violazioni rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione. Su questa premessa si innesta la regola centrale: poiché la revoca si fonda sul mero mancato adeguamento alle prescrizioni, è sufficiente la mancata ottemperanza anche di una sola di esse.
Passando alla verifica in concreto, il Tribunale accerta il mancato rispetto delle prescrizioni sui punti 2.5 e 2.8 dell’atto autorizzativo. Nel sopralluogo di controllo erano stati rinvenuti in area 4 diciotto big-bag non identificati da cartellonistica e sacchi di materie prime collocati in area non congrua, con violazione della separazione tra rifiuti e materie prime. La società ha ammesso la temporanea conservazione in area non idonea. Il Collegio sottolinea che quei rifiuti giacevano imballati da oltre otto mesi, senza alcun controllo: condotta già di per sé foriera di rischio per l’ambiente e la salute.
Ad abundantiam, il Tribunale esamina la prescrizione sul protocollo operativo end-of-Waste. La Provincia ha accertato la mancata predisposizione del campione rappresentativo della miscela e del controllo finale di compatibilità del non rifiuto in uscita. Tali condotte violano il punto 2.9 dell’autorizzazione, che richiama il punto 1.12. La questione della loro novità rispetto alla diffida perde rilievo, una volta accertato il mancato rispetto di anche una sola contestazione.
Il Collegio valorizza inoltre le due denunce penali sopravvenute e il sequestro preventivo di un cumulo di rifiuti non prontamente identificabili, indice della concreta possibilità che il recupero non fosse svolto correttamente.
Il ricorso introduttivo è pertanto infondato. Le censure di difetto di proporzionalità e di carenza di istruttoria sono destituite di fondamento, in parte inammissibili: la proporzionalità è già valutata dal legislatore in relazione al mancato adempimento a una previa diffida. I motivi aggiunti avverso la sospensione sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’efficacia del provvedimento legata alla definizione del giudizio di primo grado. Spese compensate.
Nota della Redazione
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