Ottemperanza per la Carta Docente: inadempienza dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 516 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdurante inadempienza dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire le statuizioni entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo che, in caso di ulteriore inerzia, provveda un commissario ad acta entro i successivi 90 giorni. La nomina anticipata del commissario costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela.
Il Fatto
Tre docenti, soccombenti in primo grado e vittoriose nel giudizio di cognizione, agivano davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto loro il diritto alla cd. “Carta Docente” per più annualità. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si costituiva in nessuno dei giudizi.
Nel corso del giudizio, due delle tre ricorrenti depositavano atti con cui dichiaravano l’intervenuto pagamento del dovuto e la conseguente cessazione della materia del contendere. Restava da decidere il ricorso della terza docente, per la quale l’Amministrazione non aveva provveduto.
La Motivazione della Corte
Il TAR, riuniti i tre ricorsi per connessione oggettiva, dichiara cessata la materia del contendere per i due giudizi in cui il pagamento è intervenuto. Quanto al ricorso residuo, il Collegio verifica che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ex lege per l’esecuzione spontanea.
L’inerzia del Ministero, protrattasi oltre tale termine, integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ravvisa la fondatezza della domanda e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR nomina fin da ora, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o di un funzionario da questi delegato. La nomina anticipata evita ulteriori iniziative processuali della ricorrente e assicura la conclusione della vicenda in tempi certi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità all’orientamento della Sezione per i casi di ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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