Payback dispositivi medici: legittimo, ma controversia sul ripiano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3875 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile al quadriennio 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, giustificata dall’esigenza di razionalizzazione della spesa sanitaria e qualificabile come contributo di solidarietà, con esclusione della violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e del principio di legittimo affidamento. Il riparto di giurisdizione segue invece il criterio del petitum sostanziale: i provvedimenti regionali che individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi importi non esprimono potere autoritativo, ma attività interamente vincolata di accertamento tecnico-contabile, con la conseguenza che la controversia sul quantum debeatur appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale diritto soggettivo di natura patrimoniale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di concerto con il MEF, recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, la circolare ministeriale n. 22413 del 29.9.2019 e l’Accordo Stato-Regioni 7.11.2019, rep. atti n. 181/CSR, con cui il tetto regionale era stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard.

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava i decreti con cui la Regione Toscana e la Regione Marche avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, individuando gli importi dovuti e assegnando trenta giorni per il pagamento. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., profili di difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti e assegnava termine per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 9 ter, commi 8, 9 e 9 bis, d.l. n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015. Sulle censure di illegittimità costituzionale, il Tribunale richiama integralmente la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo un contributo di solidarietà, compatibile con la riserva di legge ex art. 23 Cost. e non lesivo degli artt. 41 e 117 Cost. Le medesime conclusioni valgono per la dedotta violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Quanto ai vizi propri degli atti gravati, il Tribunale osserva che il sistema del payback era già conoscibile dal 2015, con quote di ripiano fissate al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e 2018, e che il tetto nazionale era determinato al 4,4 per cento del fabbisogno standard. Le imprese avrebbero quindi dovuto assumere tale parametro quale riferimento, secondo ordinaria diligenza, non potendo invocare un affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita.

Il payback agisce inoltre ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non rimodula i contratti: non incide sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, e resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica. Il ricorso principale è pertanto rigettato.

Sui motivi aggiunti il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il comma 9 bis attribuisce alle Regioni il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota e iscrivere in bilancio il credito. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di discrezionalità anche tecnica, che non implica spendita di potere autoritativo. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario, collocato a valle del potere, in cui il fornitore è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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