Regolamento comunale scavi e silenzio assenso sulle comunicazioni elettroniche (TAR Toscana n. 310 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che subordina il rilascio dell’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico alla preventiva presentazione di piani annuali di programmazione degli interventi contrasta con il Codice delle comunicazioni elettroniche, che non contempla alcun obbligo di pianificazione preventiva a carico degli operatori. È parimenti illegittimo, per violazione dell’art. 49 CCE, l’iter autorizzatorio che, senza distinguere le opere di telecomunicazione, omette il silenzio assenso e i termini differenziati per tipologia di scavo, imponendo documentazione ultronea rispetto all’allegato 13. Le previsioni che impongono cauzioni, fideiussioni e oneri ulteriori violano gli artt. 49, comma 11, e 54 CCE, espressione di un principio di tutela della concorrenza e di parità di trattamento, non potendo gli enti locali aggiungere prestazioni patrimoniali a quelle stabilite dalla legge statale.

Il Fatto

Due società operatrici di comunicazione elettronica, titolari di autorizzazione generale ministeriale, impugnavano il Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e la deliberazione consiliare di approvazione, nella parte in cui dettava disposizioni ritenute contrastanti con la disciplina nazionale di settore. Le ricorrenti impugnavano altresì la nota con cui l’ufficio comunale aveva sospeso il procedimento relativo a un’istanza di manomissione, preannunciando l’archiviazione in caso di mancata conformazione della documentazione al regolamento.

Il Comune eccepiva il difetto di interesse, l’inammissibilità del ricorso collettivo e l’acquiescenza rispetto a un precedente regolamento di contenuto analogo. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica del 25 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Le disposizioni regolamentari che impongono la programmazione annuale sono immediatamente lesive; quelle sul procedimento e sugli oneri lo divengono attraverso la nota applicativa del 25 agosto 2023, dotata di autonoma capacità lesiva perché blocca l’iter e preannuncia l’archiviazione d’ufficio. La mancata impugnazione del precedente regolamento non integra acquiescenza, non desumibile da volontà incerta.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura sull’art. 2 del regolamento. La norma condiziona l’autorizzazione alla preventiva elaborazione di piani annuali, mentre il Codice delle comunicazioni elettroniche non pone alcun obbligo di pianificazione a carico degli operatori. La programmazione può costituire solo un elemento complementare di coordinamento, non un presupposto del titolo abilitativo, come affermato dal Cons. Stato n. 5172 del 2020 e dal TAR Lazio n. 13579 del 2023.

Fondata è anche la censura sull’iter procedimentale. Gli artt. 3, 4 e 5 del regolamento prevedono un procedimento più gravoso di quello tassativamente fissato dall’art. 49 CCE: manca la previsione del silenzio assenso e dei termini differenziati, e si impone documentazione ulteriore rispetto all’allegato 13. Il Collegio, pur ammettendo un’interpretazione conforme, ritiene preferibile, per esigenze di certezza del diritto, che il regolamento specifichi la disciplina applicabile e operi un rinvio dinamico alla fonte statale.

Quanto agli oneri, gli artt. 5 e 9 impongono cauzioni e fideiussioni che gli artt. 49, comma 11, e 54 CCE escludono, trattandosi di disposizioni poste a tutela della concorrenza e della parità di trattamento. L’art. 54, comma 6, richiamato dal Comune, opera solo nella fase esecutiva e non contempla garanzie preventive. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 4101 del 2022, n. 4412 del 2023 e n. 9867 del 2023, nonché Cass. Sez. Un. n. 8503 del 2021.

Le censure su divieti temporali di scavo, specifiche tecniche e norme speciali PNRR sono invece dichiarate inammissibili per difetto di interesse attuale. Il ricorso è accolto in parte, con esclusione degli interventi di telecomunicazione dalle disposizioni caducate, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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