Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2209 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, allegata e riconosciuta dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone invece che la parte dimostri di aver conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire una valutazione ipotetica di fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale dimostrazione, il giudice dichiara l’improcedibilità e non la cessazione. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Una società titolare di istituti clinici ha impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera regionale che dettava le regole di gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando in particolare le disposizioni sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, sul contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e sui criteri di determinazione del budget ambulatoriale.

Con primi e secondi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai contratti integrativi conclusi con l’ATS territoriale e ai relativi provvedimenti di approvazione, deducendone l’illegittimità derivata e profili autonomi, tra cui il richiamo all’art. 15, comma 6, L.R. n. 33/2009 e la determinazione del budget di ricovero sul “finanziato” dell’esercizio precedente.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Ha rappresentato la cessazione della materia del contendere quanto ai DRG, per l’intervenuto provvedimento correttivo regionale, e la sopravvenuta carenza di interesse quanto ai tempi di attesa, per difetto di applicazione concreta, e quanto alla storicizzazione degli abbattimenti, a seguito di una precedente pronuncia del medesimo TAR non contestata.

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha ritenuto di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. Dalla rappresentazione della parte emerge chiaramente il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, tale da giustificare la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha escluso, tuttavia, i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali.

L’evoluzione della vicenda contenziosa ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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