Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 1200 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la fornitrice ha corrisposto la quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice e le preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, con la quale sono stati definiti l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso è stato esteso, unitamente ad atti presupposti e connessi, alla richiesta di condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto. In pendenza di giudizio la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, reiterando l’impugnazione dei medesimi atti.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026 il difensore ha dichiarato che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla norma sopravvenuta e di non avere, pertanto, interesse alla prosecuzione del contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto per contestare gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che disciplina in via transattiva gli obblighi delle aziende fornitrici per i predetti anni.
La disposizione stabilisce che gli obblighi a carico delle fornitrici si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sull’azienda e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il legale della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla norma e non ha, quindi, interesse alla prosecuzione del contenzioso. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza e ne trae le conseguenze processuali.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della dichiarazione del difensore. L’andamento del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.