Campionatura quale elemento essenziale dell’offerta e legittimità dell’esclusione per tardiva presentazione (TAR Sardegna n. 596 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La campionatura costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica, e non mero strumento dimostrativo della capacità del concorrente, allorché la lex specialis la assuma a parametro per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità dei materiali. In tal caso è legittima la clausola del disciplinare che impone la presentazione dei campioni, a pena di esclusione, entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta. L’omessa o tardiva presentazione della campionatura non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché attiene a un elemento costitutivo e qualificante dell’offerta. La previsione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, ove la campionatura sia direttamente rilevante ai fini della valutazione dell’offerta. La motivazione dell’esclusione che richiami l’omessa campionatura è comprensibile all’operatore diligente, anche se integrata in sede di riscontro all’istanza di autotutela.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una procedura aperta sopra soglia europea, indetta per la fornitura di dispositivi medici destinata alle aziende sanitarie regionali, relativamente a sei lotti. Il disciplinare di gara richiedeva la trasmissione della campionatura, per quantità minime, entro il termine di presentazione dell’offerta, in ultimo prorogato. La ricorrente ha presentato i campioni con due giorni di ritardo rispetto a tale termine.
La stazione appaltante ha escluso la ricorrente, come da verbale di apertura dei plichi. L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta con riscontro che ha ribadito la perentorietà del termine e la funzione della campionatura rispetto alla valutazione dell’offerta. La ricorrente ha impugnato il verbale, la comunicazione, il diniego in autotutela e la lex specialis, chiedendo l’annullamento, la riammissione alla gara e il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardiva e inammissibile la memoria depositata dall’amministrazione il giorno precedente la camera di consiglio, precisando che le difese svolte in sede di discussione orale restano invece utilizzabili.
È stata respinta la censura di difetto di motivazione e di illegittima motivazione postuma. La motivazione dell’esclusione era già comprensibile dal verbale, che riferiva dell’omessa campionatura, e consentiva all’operatore diligente di intendere che la fattispecie sanzionata era la presentazione tardiva rispetto al termine perentorio. Il riscontro all’istanza di autotutela, secondo il Collegio, ha solo esposto in termini più estesi quanto già desumibile dagli atti.
Nel merito, il Tribunale ha condiviso e ribadito l’orientamento già espresso da quella Sezione, richiamando Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1238, Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9579 e il precedente T.a.r. Sardegna, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 37: la campionatura assume portata sostanziale e qualificante dell’offerta quando la formulazione degli atti di gara lo impone. Ha inoltre richiamato il criterio ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., applicabile agli atti amministrativi, secondo cui le clausole, nel dubbio, vanno lette nel senso in cui abbiano effetto.
La tesi della ricorrente, secondo cui la campionatura avrebbe funzione meramente dimostrativa, è stata smentita dalla lettura dell’art. 15.2 del Disciplinare. La tabella di attribuzione dei punteggi prevede che il punteggio per la qualità dei materiali sia attribuito proprio sulla base della campionatura, mentre altri punteggi dipendono dalla prova e quello per la certificazione dalla scheda tecnica. Da ciò il Collegio ha tratto la coerenza e la legittimità della clausola dell’art. 16.4 del Disciplinare, che impone la presentazione dei campioni entro il termine dell’offerta a pena di esclusione.
È stata infine respinta la censura di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. La scelta della stazione appaltante è apparsa congrua rispetto all’oggetto della gara, trattandosi di forniture per le quali la verifica dei materiali è logicamente legata alla valutazione dell’offerta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della tardività del deposito dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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