Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 15081 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso impone al giudice di prendere atto della sopravvenienza e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta definizione in rito non consente l’esame nel merito dei provvedimenti impugnati. La peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito della controversia integrano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, recante individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il ricorso investiva, inoltre, i provvedimenti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni delle aziende sanitarie liguri, la nota a firma congiunta del 7.12.2022 e i decreti ministeriali del 6.7.2022 e del 6.10.2022, oltre agli atti richiamati nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La controversia riguardava l’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018. Nel corso del giudizio è intervenuta una sopravvenienza normativa che ha inciso sull’assetto degli interessi dedotti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con memoria del 2 luglio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La dichiarazione muove dal versamento, a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano formulato richiesta, della quota pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano. Tale versamento è stato effettuato in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
Il Tribunale richiama il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. In virtù di tale principio, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente. La valutazione dell’interesse alla decisione appartiene alla disponibilità della parte, e la sua sopravvenuta caducazione preclude l’esame nel merito.
Su queste basi, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo non procede quindi all’esame delle censure articolate avverso i provvedimenti di ripiano e gli atti presupposti.
In punto di spese, il Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti. La decisione valorizza la peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e la sua definizione in rito.
Nota della Redazione
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