Spese di lite nel giudizio di ottemperanza e parametri forensi non vincolanti (Cons. Stato n. 8455 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, non costituiscono più tariffe inderogabili, ma mere soglie di orientamento per la liquidazione del compenso dell’avvocato. Il giudice può motivatamente scostarsi anche dai valori minimi e massimi, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che impedisce liquidazioni simboliche e non consone al decoro professionale. Nel giudizio di ottemperanza la liquidazione delle spese deve comunque rispettare il principio di soccombenza e risultare congrua rispetto all’effettivo impegno defensionale. Il solo parziale accoglimento dell’appello giustifica la compensazione delle spese del grado.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una pronuncia che gli riconosceva il punteggio aggiuntivo di sei punti per il servizio militare di leva, da inserire nelle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia del personale ATA per due profili. Davanti al TAR Campania aveva proposto ricorso in ottemperanza contro il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire quel giudicato.
Il TAR accoglieva il ricorso, nominava il commissario ad acta e prevedeva penalità di mora, liquidando però le spese di lite in euro 500,00. Il ricorrente appella la sola statuizione sulle spese, contestandone la misura inferiore ai minimi dei parametri forensi, e chiede la rifusione di euro 4.427,00 oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il TAR aveva accolto integralmente le domande, con piena soccombenza dell’amministrazione. Le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza, secondo il principio generale del codice del processo amministrativo, in misura motivatamente congrua rispetto all’impegno professionale del difensore antistatario.
Passando alla censura sulla misura, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza di legittimità: il D.M. n. 55/2014 è stato emanato dopo l’abrogazione legislativa delle tariffe professionali, disposta dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e disciplina parametri con aumenti e diminuzioni percentuali. Non sussiste più il vincolo di inderogabilità dei minimi, già proprio dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942.
Da qui la regola: i parametri e le soglie numeriche valgono come meri criteri di orientamento. Il giudice può quindi motivare uno scostamento anche oltre i valori massimi o minimi, con l’unico limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che esclude liquidazioni simboliche.
Applicando il principio, il Collegio ritiene non congrua la somma di euro 500,00 liquidata dal TAR, avuto riguardo all’entità e alla difficoltà dell’impegno richiesto dal giudizio di ottemperanza, riferito all’inerzia immotivata dell’amministrazione su un punteggio già dovuto in forza di una precedente pronuncia. Accoglie perciò solo in parte la domanda rispetto alla somma maggiore richiesta e liquida la minor somma di euro 2.000,00, oltre oneri di legge, ferma la restituzione del contributo unificato ove versato. Il parziale accoglimento comporta la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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