Accesso difensivo esperibile anche in controversie tra privati (TAR Campania n. 976 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’accesso difensivo è consentito anche quando la documentazione amministrativa sia richiesta per la tutela di posizioni soggettive da far valere in controversie tra privati: la natura privatistica del rapporto sostanziale è irrilevante, così come la natura del giudizio e l’autorità giurisdizionale competente. Il nesso di strumentalità tra documento e situazione giuridica tutelata deve risultare circostanziato; ove manchino esigenze di riservatezza del controinteressato, l’interesse difensivo è prevalente ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società appaltatrice ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico su un immobile, in forza di un contratto stipulato con una fondazione committente. Nel corso dell’esecuzione la committente avrebbe richiesto modifiche al progetto originario, con ulteriori opere sulla facciata; contestati i lavori extra-contrattuali, il pagamento delle maggiori spettanze non è seguito.

Per tutelare la propria pretesa creditoria, la società ha presentato al Comune istanza di accesso alla documentazione edilizia dell’immobile, necessaria a dimostrare le varianti eseguite. L’Amministrazione ha dichiarato l’istanza improcedibile, ritenendo ostativa la natura privatistica del rapporto tra le parti. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990: il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto pretese creditorie derivanti dall’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle pattuite e ha specificato che la documentazione edilizia serve ad accertare l’effettiva consistenza delle varianti realizzate.

Sussiste dunque il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare. Il Collegio richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 19, 20 e 4 del 2020-2021), secondo cui l’accesso difensivo presuppone la dimostrazione della concreta utilità della documentazione rispetto alle esigenze di tutela della posizione dedotta.

Non è ragione ostativa la natura privatistica del rapporto sostanziale tra le parti. Secondo consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160) e come di recente statuito dallo stesso Tribunale, l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 è consentito anche quando la documentazione sia richiesta ai fini della tutela di posizioni soggettive da far valere in controversie tra privati, essendo irrilevante la natura del giudizio da instaurare e l’autorità giurisdizionale eventualmente competente.

Il Collegio esclude, inoltre, esigenze di riservatezza del controinteressato: la documentazione edilizia richiesta non appare afferente a dati sensibili o giudiziari e, in ogni caso, l’interesse difensivo risulta adeguatamente circostanziato e prevalente ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto e il Comune è condannato a consentire l’accesso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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