Payback dispositivi medici distributore non tutelato e difetto di giurisdizione sul quantum (TAR Lazio n. 15390 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici non contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, né con il diritto dell’Unione europea, ove applicato in modo indistinto a tutti gli operatori e giustificato dall’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria. La posizione di mero distributore, che acquista i dispositivi aliunde, non integra un titolo di tutela costituzionale ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dalla Consulta. Le censure che investono il quantum dovuto dalle imprese fornitrici non involgono l’esercizio di un potere autoritativo, ma un’attività interamente vincolata, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Non sussiste pertanto la giurisdizione amministrativa sulle doglianze relative alla quantificazione dell’importo di ripiano.

Il Fatto

La ricorrente, società distributrice di dispositivi medici, ha impugnato le determinazioni regionali che, applicando il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, le hanno imposto il pagamento di una quota di ripiano, unitamente ai decreti ministeriali presupposti di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida.

La società ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni patrimoniali, deducendo violazione delle norme sul riparto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza, nonché illegittimità derivata per contrasto con i principi costituzionali, convenzionali ed eurounitari. Si sono costituiti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio, resistendo al gravame; una società è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi che investono la legittimità del meccanismo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sul payback per il periodo considerato, e della coeva sentenza n. 139 del 2024. La ricorrente assumeva che la propria posizione di distributrice consentisse di superare le conclusioni della Consulta.

L’assunto è respinto. La società non ha dimostrato ex art. 64 c.p.a. la dedotta sproporzione: non ha prodotto aggiornamenti sull’impatto del payback secondo le modalità agevolate sopravvenute, né i bilanci del periodo. La posizione di mero rivenditore di dispositivi acquistati aliunde non è protetta costituzionalmente e non giustifica eccezioni ad hoc ai principi già fissati dalla Corte costituzionale.

Quanto all’affidamento, il Tribunale rileva che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, con quote e criteri di riparto definiti, e che il tetto nazionale era fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario. Le imprese avrebbero dovuto assumere tale parametro, secondo ordinaria diligenza, quale riferimento per orientare i propri comportamenti. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva e non rimodula i contratti, non alterando l’esito delle gare.

Sul versante eurounitario, la misura non costituisce barriera all’ingresso, si applica indistintamente e non pone requisiti ulteriori rispetto al diritto UE. La differente capacità di assorbimento dell’onere da parte di imprese maggiori è conseguenza fattuale, non discriminazione normativa. Non risultano violati gli artt. 16, 41 e 52 della Carta. Le questioni CEDU sono assorbite.

I motivi sul quantum sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività regionale è meramente tecnico-contabile e interamente vincolata, sicché la posizione dell’impresa è di diritto soggettivo, con cognizione del giudice ordinario, richiamata la sentenza TAR Lazio n. 8732 del 07/05/2025 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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