Regolamento urbanistico e salvaguardia del PSC non impongono volumetria aggiuntiva (Cons. Stato n. 4127 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di salvaguardia dettata dal piano strutturale comunale, che consente sino all’approvazione del regolamento urbanistico gli interventi conformi al PRG vigente e alle sue varianti, opera esclusivamente in via transitoria e non vincola il contenuto del futuro regolamento in ordine alla volumetria aggiuntiva da computare nella dimensione massima ammissibile dell’UTOE. Il regolamento urbanistico, quale atto di governo del territorio distinto dal piano strutturale, attua la discrezionalità pianificatoria già espressa in sede di pianificazione territoriale e non è tenuto a recepire prescrizioni anteriori alla legge urbanistica regionale che il piano strutturale non abbia fatto proprie in modo puntuale. Il titolo edilizio rilasciato sulla base della disciplina transitoria del regolamento, in quanto relativo a intervento non conforme al nuovo assetto urbanistico, non fonda alcun legittimo affidamento alla proroga del termine di efficacia. La sopravvenuta adozione di un piano operativo non ancora vigente non è idonea a dimostrare l’irragionevolezza della scelta pianificatoria impugnata.

Il Fatto

La società titolare di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso alberghiero impugnava davanti al TAR Toscana il regolamento urbanistico comunale, dolendosi del mancato recepimento della prescrizione contenuta in una delibera consiliare del 2000 che imponeva di considerare la consistenza dell’insediamento alberghiero nelle dimensioni massime ammissibili dell’UTOE di appartenenza. Il regolamento, all’art. 65 delle NTA, aveva inserito l’area tra gli insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale, ammettendo la funzione turistico-ricettiva solo mediante riuso del patrimonio edilizio esistente.

Il titolo edilizio era stato rilasciato in forza della disciplina transitoria dell’art. 94 RU, che richiama le previgenti disposizioni per le istanze proposte prima dell’adozione del regolamento. Il TAR respingeva il ricorso, ravvisando la decadenza del permesso per contrasto con lo strumento urbanistico sopravvenuto e l’ampia discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione. La società proponeva appello, deducendo l’errore del giudice di primo grado sull’interesse alla pronuncia e l’illegittimità dell’art. 65 RU per difetto di recepimento della variante e violazione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo assorbente l’infondatezza del motivo relativo all’illegittimità dell’art. 65 RU. Il presupposto su cui si fonda la tesi dell’appellante — l’integrale e definitivo recepimento nel PSC del 2002 delle prescrizioni della delibera del 2000 — non trova riscontro documentale.

L’art. 4 del PSC reca, indeed, una mera misura di salvaguardia: sino all’approvazione del regolamento urbanistico vigono le prescrizioni vincolanti e le salvaguardie per ogni sistema e UTOE, e per le altre zone del PRG vigente sono ammessi gli interventi conformi al PRG e alle sue varianti. La disposizione consente dunque l’intervento solo in via transitoria, nelle more dell’approvazione del regolamento impugnato, senza imporre alcun vincolo al contenuto del futuro strumento quanto alla volumetria aggiuntiva da computare nella UTOE n. 1.

Tale assetto è coerente con la natura del PSC, strumento di indirizzo programmatico che non contempla gli aspetti di dettaglio dell’attività urbanistica ed edilizia, demandati al regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 55 l.r. n. 1 del 2005. In linea di continuità con la salvaguardia, il regolamento introduce all’art. 94 una disciplina transitoria, in forza della quale è stato rilasciato il permesso di costruire. L’intervento così assentito non risulta però conforme al nuovo assetto: l’art. 65 NTA consente la funzione turistico-ricettiva solo con riuso del patrimonio esistente, e l’eccezione delle aree con piani attuativi approvati non ricomprende l’insediamento, assentito con intervento diretto.

Ne deriva la conformità del regolamento al PSC e il superamento della delibera del 2000, anteriore alla l.r. n. 1 del 2005, ad opera della nuova disciplina introdotta in conformità alla legge regionale dagli artt. 9 e 10 della stessa legge. Quanto all’affidamento, il titolo edilizio è stato rilasciato in base alla disciplina transitoria, e nessuna aspettativa alla proroga poteva fondarsi su di essa o sulla salvaguardia del PSC.

Il Collegio esclude infine che dal POC adottato nel 2024 possa inferirsi l’irragionevolezza della scelta pianificatoria: lo strumento non è ancora in vigore, prevede la nuova edificazione solo subordinatamente all’adozione di un piano attuativo e non consegue al PSC del 2002, essendo fondato su un piano strutturale adottato nel 2024 e oggetto di rilievi regionali proprio sull’area in questione. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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