Preavviso di diniego non impugnabile e revisione prezzi: l’accertamento dell’ an preclude il successivo diniego (TAR Sardegna n. 652 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, e la sua natura non muta per effetto di clausole che prospettino la chiusura dell’istruttoria in caso di mancato riscontro, ostandovi l’obbligo di adozione di un provvedimento conclusivo espresso ex art. 2 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione che abbia riconosciuto, in via espressa, la fondatezza nell’an della pretesa revisionale ex art. 1664 cod. civ., demandando alle successive interlocuzioni solo la quantificazione del quantum, non può poi legittimamente rigettare l’istanza con motivazione apodittica, incentrata sul generico difetto di prova della riconducibilità degli aumenti a circostanze eccezionali, senza confrontarsi analiticamente con la documentazione prodotta dal privato. In tal caso, il giudice accerta il diritto al compenso revisionale, determinandone i criteri di calcolo, inclusa la base di commisurazione del “decimo” sul corrispettivo originario.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto per il servizio di elisoccorso, aveva chiesto la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664 cod. civ., a causa dei noti incrementi dei costi dovuti alla pandemia e al conflitto russo-ucraino. L’Azienda, con nota del 17.10.2022, aveva riconosciuto la fondatezza nell’an della pretesa, invitando la società a un incontro per la quantificazione degli importi. Dopo un lungo carteggio e la produzione di corposa documentazione, l’Amministrazione inviava un preavviso di diniego (29.11.2023), cui seguiva, dopo una diffida della società, una nota del 6.12.2024 di conferma del rigetto. Avverso tale ultimo atto e gli atti presupposti la società proponeva ricorso, lamentando la lesione del proprio affidamento e l’illegittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, affermando che la nota del 29.11.2023 costituiva un mero preavviso di diniego, atto endoprocedimentale non lesivo e non autonomamente impugnabile. Detta natura non è stata ritenuta modificabile dalla clausola ivi contenuta, secondo cui la mancata presentazione di osservazioni avrebbe comportato la chiusura dell’istruttoria con il diniego. Tale pattuizione, infatti, è stata considerata tamquam non esset, in quanto contrastante con l’obbligo di provvedere espressamente sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Parimenti non impugnabile è stata giudicata la successiva nota del 6.11.2024, qualificata come atto meramente interlocutorio di trasmissione del precedente preavviso.
Nel merito, la sentenza ha valorizzato il tenore inequivoco della nota del 17.10.2022, con cui l’Amministrazione aveva riconosciuto la fondatezza nell’an della domanda revisionale, nonché la successiva nota dell’8.2.2023 che ribadiva tale riconoscimento. Il TAR ha escluso che tale dichiarazione potesse essere ridimensionata a mero riconoscimento dell’interesse legittimo a proporre istanza, come invece sostenuto dalla difesa dell’Ente, trattandosi di interpretazione contraria al chiaro dato letterale e logicamente inaccettabile.
Quanto al merito della pretesa, il Collegio ha ravvisato un evidente difetto di motivazione sia nel preavviso di diniego sia nel provvedimento di conferma del rigetto del 6.12.2024. L’Amministrazione, dopo aver riconosciuto l’an, si era limitata ad affermare lapidariamente che nessuna delle allegazioni prodotte dalla società era idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1664 cod. civ., senza tuttavia confrontarsi con la dettagliata documentazione relativa alle singole voci di costo (carburante, manutenzioni, ammortamenti, assicurazioni) e senza motivare il superamento della soglia del 10% del corrispettivo originario. Tale carenza ha integrato i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del diritto della società a vedersi corrispondere la somma che l’Amministrazione avrà l’onere di proporre nel termine di trenta giorni, secondo i criteri indicati dal giudice. In particolare, il calcolo del “decimo” di cui all’art. 1664 cod. civ. dovrà essere effettuato non sull’aumento del costo, bensì sull’importo del corrispettivo originario, con la maggiorazione degli interessi legali. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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